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TURISMO – REGIONE PUGLIA, CON LA LEGGE DI BILANCIO NOVITA’ PER CASE VACANZE E  “CODICE IDENTIFICATIVO DI STRUTTURA” (CIS)

In seguito alle modifiche introdotte dalla Legge Regionale 29 dicembre 2022, N° 32 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023 – 2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia N° 141 del 30.12.2022, vanno segnalate due due importanti novità introdotte dalla stessa:

L’articolo 70, ha modificato la Legge Regionale N°49/2017 “Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici”, estendendo alle strutture ricettive alberghiere l’applicazione delle disposizioni del Capo II bis della Legge Regionale N° 49 /2017.

Pertanto, alla luce delle predette modifiche:

1.        il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere che attribuisce il “Codice identificativo di struttura” (CIS), già pubblicato online, cambia la denominazione in “Registro regionale delle strutture ricettive” e contiene, oltre alle strutture ricettive extralberghiere e alle locazioni turistiche, anche le strutture ricettive alberghiere;

2.        al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta delle strutture ricettive anche alberghiere, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di struttura (CIS) di ogni singola unità ricettiva;

3.        per le strutture ricettive alberghiere, l’obbligo di indicare o di pubblicare il codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato decorrerà dal 30 giugno 2023.

L’articolo 69, ha modificato la Legge Regionale N° 11/1999, sostituendo il comma 3 dell’articolo 41 con il seguente testo: “3. Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili abitativi dati in affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari. La gestione di detti immobili può essere svolta in forma non imprenditoriale per un numero massimo di tre immobili ubicati nel territorio regionale”.

La modifica introdotta consente di affiancare alla forma di gestione imprenditoriale, originariamente prevista dalla norma sostituita, la forma di gestione non imprenditoriale (o occasionale) ammettendola nei riguardi di soggetti senza organizzazione in forma di impresa nel limite massimo di tre immobili abitativi da destinare agli affitti a turisti. Sostanzialmente, e quindi, introduce un parametro numerico univoco ai fini della definizione del limite della non occasionalità.