Nei mesi scorsi, è stata approvata, nell’assoluto silenzio, una modifica della l.r. Puglia n. 17/2015 – Disciplina della tutela e dell’uso della costa, a suo tempo emanata al fine di assicurare una gestione sostenibile della costa pugliese. L’art. 14 della richiamata legge regionale, riconoscendo preminenza alle ragioni di salvaguardia delle zone costiere, conteneva, tra gli altri, il divieto assoluto di rilasciare concessioni demaniali sui cordoni dunali.
Il divieto, oggi soppresso, si giustificava in ragione delle peculiarità e della funzione ambientale che tali formazioni svolgono.
I cordoni dunali sono un ecosistema complesso ricco di biodiversità e rappresentano l’anello di congiunzione tra gli ecosistemi marini e quelli terrestri. Sono il risultato di equilibri che si instaurano tra le correnti marine, l’ambiente terrestre, il vento e gli organismi vegetali. Da questo delicato equilibrio deriva anche la fragilità di questi ambienti, tant’è che l’impatto anche solo su una delle sue componenti può rompere questo equilibrio. Essi svolgono un’essenziale difesa delle coste dall’erosione, contribuiscono a proteggere l’entroterra dall’azione delle mareggiate e dal vento, e costituiscono un accumulo di sabbia in grado di alimentare la spiaggia e,quindi, di contrastare gli effetti dell’erosione. Oltre a costituire ambienti di grande interesse naturalistico, i sistemi dunali delimitano e proteggono ambienti umidi come laghi e paludi costiere, fondamentali per gli uccelli migratori e non solo. Data la loro importanza e la loro sempre più rara distribuzione lungo le coste italiane a causa dell’Uomo, la UE ha inserito questi ecosistemi fra gli habitat da tutelare (Direttiva Habitat 92/43).
Tale modifica normativa, che consente ai privati di richiedere il rilascio di una concessione demaniale marittima anche sui cordoni dunali purché si tratti di interventi consentiti dall’art. 56 NTA del PPTR della Regione Puglia, per quanto si apprende, sembrerebbe essere giustificata dalla necessità di assicurare la manutenzione delle stesse, a fronte dell’asserita impossibilità per i Comuni di occuparsene.
Ebbene, alla luce di quanto sopra riportato, il WWF Puglia ritiene queste giustificazioni assolutamente non condivisibili. Il nuovo testo normativo, peraltro, non sembra tenere conto di altre norme vigenti e non consente di escludere a priori che dette aree, ai sensi dell’art. 56 NTA del PPTR della regione Puglia, possano essere utilizzate anche per la realizzazione di opere diverse dalle passerelle e dalle pedane richiamate dalla Regione. Il rischio è che questa modifica normativa, ingenerando confusione e rimettendo le scelte nelle mani dei Comuni, possa riproporre la problematica del rilascio di concessioni per finalità turistico- ricreative anche su aree demaniali in cui, in passato, ciò non è stato consentito.
La Regione Puglia, riteniamo, non tiene conto, in primis, di un dato essenziale, ovvero che i cordoni dunali, stante le loro peculiarità, non devono essere assolutamente né curati né, tanto meno, attrezzati, bensì deve essere consentita la naturale dinamica di accumulo della sabbia legata all’azione del vento. Qualsiasi attività antropica altera negativamente questa dinamica naturale, sicché non si comprende davvero come la realizzazione di strutture possa avere un impatto positivo su un siffatto fenomeno geomorfologico. Ancora più impattante, poi, potrebbe essere la reale attività che il privato imprenditore potrebbe andare a realizzarvi, soprattutto in considerazione della concreta difficoltà di garantire un’attività di controllo.
La norma, inoltre, non sembra raccordarsi con le altre norme contenenti vincoli a tutela dei cordoni dunali. La gran parte dei cordoni dunali rientrano nei vincoli del PPTR relativi ai 300 m dalla costa. Gran parte di essi è individuata anche come BP Boschi per la presenza diffusa di macchia mediterranea per la quale la l.r. n. 17/2015 conserva ancora il divieto di concessione; essendo BP Boschi, vigono, ai sensi dell’art. 62 delle NTA del PPTR, anche vincoli incompatibili con la posa di passerelle e piattaforme: l’art. 62 del PPTR, infatti, non ammette l’apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, tra le quali, certo, non possono rientrare passerelle o piattaforme. Sul bosco vigono, inoltre, le norme del vincolo idrogeologico dettate a livello regionale dal Reg. n. 09/2015. Tale regolamento, in merito ai cordoni dunali, è ancora più esplicito, laddove, all’art. 26, comma 2, lett. e), prevede l’obbligo di acquisire il parere sul vincolo idrogeologico per “qualsiasi intervento sul demanio marittimo anche di tipo precario e stagionale, comunque vietato sui cordoni dunali”, mentre, all’art. 29, afferma “è rigorosamente vietato interessare il sistema dunale con qualsiasi tipologia di opera”. Parte dei cordoni dunali, inoltre, sono habitat di interesse comunitario e rientrano in Siti Rete Natura 2000 per i quali è obbligatoria la procedura di Valutazione di Incidenza tenendo conto delle Misure di Conservazione di cui al Reg. Reg. n. 6/2010 e s.m.i. Più precisamente, sei sono gli habitat censiti in Puglia sui cordoni: per questi, nel 2015, è stata varata, inoltre, una specifica legge regionale (la l.r. n. 3/2015 – Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario) sulla base della quale tali habitat sono protetti e la loro alterazione abusiva può portare anche alla revoca della con concessione.
Verrebbe, poi, a scomparire anche la fascia di rispetto dei cordoni dunali che, attualmente, impedisce di posizionare strutture attaccate al piede della duna, sicché, con la scomparsa della fascia di rispetto, si accentuerebbe il degrado, fino alla sparizione, dei cordoni dunali e, conseguentemente, il fenomeno dell’erosione costiera.
La norma, poi non tiene in considerazione il fatto che in molti casi questi sistemi dunali sono presenti all’interno di Siti di Importanza Comunitaria o Zone Speciali di Conservazione ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE; la maggior parte degli habitat presenti sulla duna sono classificati prioritari o comunitari dalla stessa direttiva e pertanto qualsiasi intervento che non sia prettamente di ripristino ecologico mal si adatta alla loro tutela.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il WWF Puglia auspica, pertanto, un tempestivo ripensamento da parte della Regione che conduca alla revoca del provvedimento che ha determinato la descritta modifica normativa.
il delegato wwf italia per la puglia
lara marchetta