Aveva denunciato l’amante per maltrattamenti facendolo condannare in primo grado. La corte d’appello lo ha invece assolto perché il fatto non sussiste. È la storia di un ingegnere di Vieste, che il 22 giugno del 2022 era stato condannato dal gup di Foggia, al termine del processo abbreviato lo aveva condannato a due anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti e lesioni ai danni della donna.
Il procedimento – ricorda l’avvocato Michele Vaira legale dell’uomo – è uno dei primi in cui sono state applicate le norme sul codice rosso. L’ingegnere fu sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari pochi giorni dopo la denuncia della donna e una rapidissima indagine preliminare.
L’uomo aveva con la donna una frequentazione extraconiugale, ma il pubblico ministero e il Giudice di primo grado hanno ritenuto questo rapporto assimilabile a quello di una famiglia a tutti gli effetti. La Corte d’Appello, invece, ha seguito l’indicazione della Corte di cassazione, che aveva stabilito che un rapporto extraconiugale non può costituire un presupposto del reato di maltrattamenti.
Quanto alle lesioni – spiega ancora il legale – la Corte ha rivalutato tutte le prove e valorizzato quanto emerso dalle indagini difensive, svolte soprattutto sui dispositivi informatici della presunta vittima. Dalle analisi di una enorme mole di dati, è emersa la falsità del racconto della presunta vittima.
«Il Codice Rosso – ribadisce l’avvocato Vaira – se da un lato è un importante strumento di tutela immediato per potenziali vittime vulnerabili, che in molti casi può impedire escalation di violenza, dall’altro lato espone gli indagabili al rischio di errori giudiziari, come in questo caso, per i tempi estremamente contratti della raccolta di prove e delle eventuali iniziative cautelari dei magistrati del pubblico ministero e gip. P.
Il principio di diritto stabilito dalla Cassazione in questo procedimento ha segnato un’inversione di tendenza rispetto ad un esagerato ampliamento del concetto di parafamiliarità a situazioni che le sono del tutto estranee, come nel caso dei rapporti extraconiugali di natura meramente sessuale».