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TURISMO –  AFFITTI BREVI, DA NOVEMBRE ARRIVANO LE SANZIONI SUL CODICE IDENTIFICATIVO

GLI OBBLIGHI RIGUARDERANNO TUTTE LE STRUTTURE RICETTIVE NON SOLO I BED AND BREAKFAST —–

Entro il 1° settembre 2024, ci sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso per l’attivazione della banca dati nazionale. Poi, a inizio novembre, la piena operatività di tutto il nuovo sistema di sanzioni, previsto dal decreto n. 145/2023 (all’articolo 13 ter).

La legge stabilisce che, 60 giorni dopo l’arrivo di questo avviso, le nuove norme sul Codice identificativo unico (collegato ad alcuni dati sull’immobile, tra i quali quelli catastali) entreranno pienamente in vigore. Così da novembre il pacchetto di regole anti-sommerso, disegnato dal Governo alla fine del 2023, sarà attivo. A partire dalla norma sulle sanzioni. Chi propone in locazione una struttura senza il codice Cin rischierà, quindi, una multa tra 800 e 8mila euro. Chi non utilizza il Cin negli annunci rischierà una sanzione tra 500 e 5mila euro.
Contemporaneamente, scatterà anche l’obbligo di dotarsi di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti, oltre che di estintori portatili. Anche se, in questo caso, la sanzione per eventuali mancanze (fino a 6mila euro) scatterà soltanto per chi esercita l’attività turistica in forma imprenditoriale.

Il pacchetto di regole non riguarderà, comunque, soltanto i bed and breakfast, ma tutte le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, stando alle definizioni del decreto n. 145/2023. Saranno le Regioni, che hanno competenza a regolare la materia, a indicare esattamente i soggetti interessati. Dovrebero essere coinvolti  alberghi, ostelli, motel, agriturismi, ma anche villaggi, campeggi, rifugi alpini. Dovranno tutti essere dotati di un codice identificativo unico, ricompreso nella banca dati nazionale del ministero.