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LIDI, LE CONCESSIONI SONO VALIDE. I GESTORI: “NON SERVONO LE GARE”

Tar di Bari, dopo quello di Lecce, giudica legittime le autorizzazioni concesse in base al Codice della Navigazione. Il sindacato balneari esulta. Ma l’Ue ha chiesto che a fine anno ci sia l’asta pubblica.

Questa volta a pronunciarsi sul caso delle concessioni demaniali è il Tar di Bari. Che con una sentenza, depositata ieri, ribadisce un princi­pio, in parte già espresso dal Tar di Lecce: le concessioni attuali, messe a bando con la procedura prevista dal Codice della Navigazione, sono legittime.

E quindi rimangono vali­de. I giudici della terza sezione, que­sta volta, si sono espressi sul ricorso presentato da una impresa che gesti­sce un casotto in muratura utilizza­to per deposito di attrezzi da pesca professionale: nel maggio del 2020, l’azienda aveva chiesto e ottenuto dal Comune la proroga della conces­sione sino al dicembre del 2033.

 Sul­la base del Codice della Navigazio­ne, l’amministrazione aveva istruito una procedura: la richiesta di proro­ga della concessione era stata pub­blicata sull’albo pretorio e in assen­za di una controproposta era stata ri­lasciata dal Comune. Che, nel dicem­bre scorso, però, facendo proprie le indicazioni della Corte di Giustizia Europea sulla necessità di bandire vere e proprie gare per il rilascio del­le concessioni, con una delibera di giunta, ha affermato che tutti i per­messi rilasciati sulla costa scadran­no non più nel 2033, ma alla fine di quest’anno.

La scelta del Comune di Monopoli è , simile a quelle di altre amministrazioni, come ad esempio

quella di Bari. La delibera di giunta è finita, pe­rò, al centro del contenzioso ammi­nistrativo e i giudici del Tar hanno accolto il ricorso. E lo hanno fatto, spiegando come il Comune di Monopoli, con i suoi provvedimento, ab­bia ridotto «illegittimamente l’oriz­zonte temporale» della validità del­la concessione in questione. «La pro­cedura selettiva impiegata dal Co­mune per la proroga delle concessio­ni, disciplinata in particolare dall’art. 18 del regolamento di attuazio­ne del codice della navigazione – scri­vono i giudici – garantiva adeguatamente la competizione tra più ope­ratori del settore turistico balneare, in ragione della possibilità loro offer­ta di presentare domande concor­renti nel periodo di pubblicazione dell’istanza di rinnovo, oppure os­servazioni».

La conclusione è sem­plice: le procedure sulla base delle quali sono state rilasciate e proroga­te le concessioni (che prevedono la pubblicazione sull’albo pretorio) so­no legittime e garantiscono anche i principi di concorrenza, chiesti dal­la Corte di Giustizia Europea.

La sen­tenza, dello stesso tenore di quella pronunciata dai giudici del Tar di Lecce sul caso di due concessioni ri­lasciate dal Comune di Carovigno, costituisce un precedente. Ad esul­tare per la sentenza adesso sono i sindacati dei balneari.

«Il caso di Mo­nopoli dimostra che oggi, alla luce del diritto europeo, non vi è alcuna necessità di bandire gare» spiega l’avvocato Nicolò Maellaro, vicepre­sidente nazionale di La Base Balnea­re con Donnedamare, che ha difeso la società insieme all’avvocato Vito Fabio Colonna. Per Antonio Capac­chione, presidente del Sindacato Ita­liano Balneari aderente a Fipe Confcommercio ora è necessario «un in­tervento legislativo chiarificatore che elimini l’attuale caos amministrativo sulla materia».

repubblicabari