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Vieste/ L’Ordinanza del Circolare che vieta operazioni di sbarco/trasbordo del “tonno rosso”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste:
VISTI  gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione; VISTO la legge 14 luglio 1965, n° 963, e successive modifiche ed integrazioni, recante la “Disciplina della pesca marittima”;
VISTO il Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n° 963, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n° 1639;
VISTO il Regolamento (CE) n° 302/2009 del 06 aprile 2009 contenente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico Orientale e nel Mediterraneo, che modifica il Regolamento (CE) n° 43/2009 ed abroga il Regolamento (CE) n° 1559/2007;
VISTA  la Circolare protocollo n° 10778 datata 07 aprile 2009 del MIPAAF – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, avente ad oggetto “Circolare sul tonno rosso: campagna di pesca 2009”, con relativo allegato, riportante la lista dei porti designati per lo sbarco o per il trasbordo del tonno rosso, la quale non individua alcun luogo di sbarco previsto per tale tipo di operazione nell’ambito del Circondario Marittimo di Vieste;
VISTA  la Circolare protocollo n° 14152 datata 05 maggio 2009 del MIPAAF – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali, Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, con la quale viene specificato che ai sensi dell’art. 7 comma 5 del Regolamento de quo la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è vietata nell’Atlantico Orientale e nel Mediterraneo, in quanto la versione in lingua italiana del citato Regolamento non indicava il Mediterraneo quale area nella quale è interdetta la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso;
VISTO il dispaccio prot. n° 44010 in data 19 maggio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto II – Ufficio IV, avente ad oggetto la “Pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso”;

O R D I N A

Articolo 1
(Pesca professionale)
In tutti i porti ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Vieste, non essendo stato individuato alcun “porto designato”, alle unità da pesca professionale E’ VIETATO effettuare operazioni di sbarco/trasbordo della specie ittica denominata “tonno rosso”.

Articolo 2
 (Pesca ricreativa)
Nell’ambito della pesca ricreativa (“pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale”), così come definita dal citato Regolamento (CE) 302/2009 art. 2 lett. o), è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare, garantendo comunque, per quanto possibile, il rilascio dei tonni rossi catturati vivi, in particolare del novellame (la taglia minima per il tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 Kg. o 115 cm.).
La pesca ricreativa del tonno rosso dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste, ai sensi della circolare del 05 maggio 2009 del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, citata in premessa.
La pesca ricreativa del tonno rosso è vietata nell’Atlantico Orientale e nel Mediterraneo dal 15 ottobre al 15 giugno; e’ vietata, altresì, la commercializzazione di tonno rosso catturato nell’ambito della pesca  ricreativa, salvo per fini caritativi.
In deroga a quanto previsto dall’art. 1, gli esemplari di tonno rosso provenienti dalla pesca ricreativa possono essere sbarcati presso gli approdi ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Vieste. I conduttori delle unità da diporto che intendono sbarcare tali esemplari, hanno l’obbligo di prenotificare il loro arrivo in porto, comunicando il proprio orario di previsto arrivo, con congruo anticipo, mediante collegamento via VHF o cellulare alla Sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste al numero tel. 0564.812529 o alle sotto indicate Autorità Marittime del luogo di sbarco, ovvero alla più vicina:
1.    Ufficio Locale Marittimo di Lesina al numero tel. 0882992571 ;
2.    Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico al numero tel. 0884965140;
3.    Delegazione di Spiaggia di Peschici al numero tel. 0884962767;
Infine, entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata, ovvero trasmessa via fax all’Autorità Marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura utilizzando il modello in allegato 1.    

Articolo 3
 (Pesca sportiva)
  La pesca sportiva del tonno rosso, (“pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale”), così come definita dal citato Regolamento (CE) 302/2009 art. 2 lett. n), dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste ai sensi della circolare del 05 maggio 2009 del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, citata in premessa.
La pesca sportiva del tonno rosso è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo dal 15 ottobre al 15 giugno; e’ vietata altresì la commercializzazione di tonno rosso catturato nell’ambito della pesca sportiva, salvo per fini caritativi.
Nell’ambito della pesca sportiva, il pescatore dovrà comunque garantire, per quanto possibile, il rilascio dei tonni rossi catturati vivi, in particolare del novellame (la taglia minima per il tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 Kg. o 115 cm.).
I dati delle catture di tonno rosso dovranno essere comunicati all’Autorità Marittima del luogo in cui avviene la manifestazione di pesca sportiva consegnando, ovvero trasmettendo via fax, una copia della dichiarazione di cattura di cui al modello in allegato 1.     

Articolo 4
(Autorizzazione)
    I pescatori sportivi e ricreativi che intendono esercitare la pesca del tonno rosso dovranno richiedere il rilascio di apposita autorizzazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste.
L’istanza (allegato 2, in bollo da € 14,62) per ottenere l’autorizzazione deve essere presentata dal proprietario dell’unità con l’indicazione di tutti gli elementi individuativi della stessa (per i natanti indicare il numero di matricola del motore) e deve essere corredata da una fotocopia autenticata della polizza assicurativa dell’unità.
La predetta autorizzazione (in bollo da € 14.62), da detenere a bordo per essere esibita alle Autorità preposte al controllo, ha validità limitata (dal 16 giugno al 14 ottobre) ed è revocabile in caso di accertata violazione della disciplina della pesca sportiva o ricreativa di tonno rosso contenuta nella presente Ordinanza e nella vigente normativa di settore.

Articolo 5
(Sanzioni)
I contravventori alla presente Ordinanza saranno sanzionati ai sensi della vigente normativa di settore. In particolare, si richiama l’art. 26 comma 8 della legge 14 luglio 1965 n. 963 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 6
(Disposizioni  finali)
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, cui sarà data la massima diffusione mediante affissione all’albo degli Uffici del Circondario Marittimo di Vieste, nonché inserimento nell’apposita sezione “ordinanze” del sito www.guardiacostiera.it.

Vieste li, 28.07.2009                                                        

                         F.to IL COMANDANTE
                      T.V. (CP) Vincenzo SACCO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93.

All.  (1) all’ordinanza n° 27/2009 del

PESCA RICREATIVA/SPORTIVA

COMUNICAZIONE DI CATTURA DEL TONNO ROSSO
(art. 8 comma 2 reg. CE 302/2009)

Nome e/o numero di iscrizione dell’unità da diporto ……………………………………………….

Nominativo del Comandante…………………………………………………………………………

Riferimento comunicazione ( VHF, cell.) in data………………alle ore………………..

All’ufficio di………………………………………………………………………………

Porto di sbarco……………………………………………………………………………

Specificare se le catture sono avvenute nel corso della pesca ricreativa o sportiva……………………

…………………………………………………………………………………………………………

 
Data     Quantitativi catturati (Kg)    Numero di Esemplari    Posizione      
            Latitudine    Longitudine      

       

             1             
 
Data_________________

                                                         Firma del Comandante dell’unità

                                                                _________________________________________

Estratto Regolamento(CE) n. 302/2009