Menu Chiudi

VIESTE – EMANATA UN’ORDINANZA CONTRO  GLI  SCHIAMAZZI ED I COMPORTAMENTI LESIVI DELLA QUIETE PUBBLICA

Il sindaco di Vieste ha emanato lo scorso 16 settembre un ordinanza (contingibile e urgente) per la prevenzione e repressione dei rumori molesti nonchè degli schiamazzi e dei comportamenti in pubblico lesivi della quiete pubblica e della sicurezza urbana nel periodo estivo

Nel testo si spiega che l’inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini, i quali richiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

Nel tempo sono arrivate numerose segnalazioni dalla cittadinanza inerenti la problematica degli schiamazzi, musica a volumi eccessivi, rumori molesti, anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli, occupazione di sede stradale e di spazi pubblici che spesso si verificano in luoghi di ritrovo quali locali pubblici, vie e piazze, giardini pubblici, ecc.

Tale fenomeno ha anche gravi ripercussioni sulla salute pubblica, cagionando grave danno ai cittadini e sulla qualità del soggiorno dei turisti, che dimorano nel territorio comunale-

A fronte dell’alto valore che il silenzio e ogni altra forma assumono per un’eccellente rigenerazione psicofisica della persona umana si riscontra la presenza di persone o gruppi di persone che stazionano nelle aree pubbliche in orario serale e notturno con atteggiamenti chiassosi molesti. Tali casi di disturbi nascono, sia in via diretta e spontanea o in via mediata, in conseguenza dell’esercizio di attività ludiche, economiche, nel contesto urbanizzato del territorio.

Pertanto è stato disposto che dal 1° luglio fino al giorno 15 settembre, per le finalità di prevenzione e repressione dei rumori molesti nonchè degli schiamazzi e dei comportamenti in pubblico lesivi della quiete pubblica e della sicurezza urbana:

1) il divieto assoluto in tutto il tenimento comunale di effettuare lavori edili, o comunque lavori rumorosi di ogni tipo dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 08.00 dal lunedì al venerdì e la loro totale interdizione a partire dalle ore 12.30 del sabato fino alle ore 08.00 del lunedì successivo;

2) il divieto assoluto di effettuare lavori edili nel centro storico e nel borgo ottocentesco. Eventuali lavori d’urgenza devono essere preventivamente autorizzati dall’Ufficio Tecnico Comunale e comunicati alla Polizia Locale di Vieste che fornirà rigorose disposizioni in merito;

3) nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande al pubblico  severamente vietato tenere in funzione impianti elettroacustici di diffusione sonora e musicale, come pure attività di musica dal vivo e/o piano bar o comunque di effettuare lavori rumorosi di ogni tipo nonchè, anche al di fuori di tali pubblici esercizi, di effettuare rumori che possano derivare da pratiche di gioco individuali, di gruppo, o di attività sportive in generale, nei seguenti orari:

1. nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì

a) nel centro abitato:

– dalle ore 00.00 alle ore 08.00

– dalle ore 13.00 alle ore 16.00

b) fuori il centro abitato e sul porto turistico:

– dalle ore 01.00 alle ore 08.00

– dalle ore 13.00 alle ore 16.00

2. nei giorni di venerdì, sabato e domenica:

a) nel centro abitato e sui lungomari Europa e Mattei:

– dalle ore 01.00 alle ore 08.00

– dalle ore 13.00 alle ore 16.00

b) fuori il centro abitato e sul porto turistico:

– dalle ore 02.00 alle ore 08.00

– dalle ore 13.00 alle ore 16.00

c) nelle strutture ricettive di qualsiasi tipo (alberghi, villaggi, campeggi, residences, mini aree di sosta ecc,. ai sensi della L.R. 11 del 1999 oltre a b&b), dal lunedì alla domenica:

– dalle ore 00.00 alle ore 8.00

– dalle ore 13.00 alle ore 16.00

4) nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande al pubblico (incluso bar, ristoranti, pub, pizzerie) la somministrazione di alcolici e superalcolici deve essere interrotta dalle ore 02.00 alle ore 07.00;

5) negli esercizi di vicinato, la vendita di alcolici e superalcolici da asporto deve essere interrotta dalle ore 00.00 alle ore 07.00;

L’inosservanza di quanto indicato nell’ordinanza sarà  punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 oltre che ad altre eventuali violazioni di cui al Regolamento Igiene e Sanità e del Regolamento di Polizia Urbana, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

La reiterata violazione dell’ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza sino ad un massimo di sette giorni.

Ai sensi dell’art. 16 comma 1 della legge 24.11.81, N¡ 689, e s.s.m.m.i.i.  ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se pi favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi  stata, dalla notifica degli estremi della violazione.

Il Comando della Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare rispettare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

L’applicazione della presente ordinanza  esclusa nei casi di attività programmate e debitamente autorizzate in forma temporanea, previa emissione di apposito provvedimento derogatorio.