Cambiano le regole per i possessori di monopattini. Tutto quello che c’è da sapere per un corretto utilizzo di questi mezzi che sembrano aver rivoluzionato la mobilità cittadina, ma con qualche criticità.
Dopo il primo sì del Senato, la riforma del Codice della strada si appresta a diventare realtà. Manca, di fatto, un ultimo passaggio a Palazzo Madama dove il testo dovrebbe essere discusso nelle giornate del 19 e del 21 novembre, dopodiché le nuove norme potrebbero entrare immediatamente in vigore tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Tra le disposizioni che verranno introdotte dal nuovo Codice una novità importante riguarda l’arrivo di nuove regole per l’utilizzo dei monopattini elettrici, in particolare, l’obbligo del casco per tutti i conducenti, una sorta di targa e assicurazione obbligatoria, nonché nuove direttive per i gestori dei servizi di sharing.
Le nuove regole dovrebbero garantire una maggiore sicurezza sia per i conducenti che per i pedoni, nonché per gli altri utenti della strada. L’enorme crescita della micromobilità, soprattutto nelle grandi città, ha svelato una serie di criticità, non solo legate alla sicurezza stradale, ma anche all’occupazione incontrollata del suolo pubblico, agli atti di vandalismo e ad un uso diverso dal quale tale mezzo è stato concepito. La riforma del Codice della strada introduce l’utilizzo del casco per tutti i conducenti di monopattini elettrici, modificando l’articolo precedente che ne prevedeva l’utilizzo solo per i minorenni. Il casco diventa così obbligatorio e dovrà essere conforme alla norma Uni En 1078 o Uni En 1080.
Non proprio una targa, ma qualcosa di simile. Il testo della riforma parla dell’obbligo per i proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica “di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, che stabilisce altresì il prezzo di vendita dei contrassegni”. Scatta poi l’obbligo di assicurazione: “I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile”.
Nuove regole per l’utilizzo dei monopattini elettrici su strada, a partire dal divieto assoluto di circolazione contromano, comportamento prima consentito nelle strade con doppio senso ciclabile. Limitato l’ambito di circolazione: “I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h”. Rimane vietata la circolazione dei monopattini sui marciapiedi, ferma restando la possibilità di conduzione a mano, con un’eccezione: “I comuni, a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare con ordinanza aree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede, purché nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. Tale utilizzo deve essere indicato con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale”. Non solo: “Le aree di sosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate Gps della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli”.
Le aziende di micromobilità che forniscono servizi di sharing utilizzando i monopattini elettrici avranno l’obbligo di installare dei sistemi automatici per impedire il funzionamento dei loro mezzi al di fuori delle aree della città dove è consentita la circolazione.