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Gli obblighi di formazione delle figure della sicurezza

L’obbligo informativo/formativo di datori di lavoro, dirigenti, preposti
e lavoratori.

 

/Il Datore di lavoro/

Una importante novità introdotta dal D.Lgs. n. 106/2009 di modifica del
D.Lgs. n. 81/2008 è il nuovo obbligo di formazione in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori per quel che riguarda i datori di
lavoro delle imprese affidatarie che operano nei cantieri mobili e
temporanei: art. 97 comma 3-ter) "Per lo svolgimento delle attività di
cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria,
i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.".

La violazione di detto obbligo è punito con la pena a carico del datore
di lavoro *dell’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro.
*L’omissione di questa formazione costituisce elemento rilevante di
attestazione della inidoneità (come esimente della responsabilità
amministrativa dell’ente, o azienda) e inefficacia dell’eventuale
modello organizzativo aziendale implementato ai sensi dell’art. 30 comma
1 del D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 231/2001.

/Il dirigente/
L’articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 recante "Misure generali di
tutela" prevede, tra l’altro, che "le misure generali di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: […]
o) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti".

L’articolo 37 ai commi 7 e 7 bis prevede le modalità di tale formazione
specifica per dirigenti, e preposti. In particolare l’art. 37 del D.Lgs.
n. 81/2008 prevede che: "I dirigenti e i preposti" ricevono a cura del
datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento
periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e
sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente
comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione."

L’omessa formazione del dirigente è sanzionata penalmente ai sensi del
combinato disposto dell’art. 18 comma 1 lett. l) e 55: la punizione
prevista consiste nelle sanzioni penali *dell’arresto da due a quattro
mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.* A carico del datore di
lavoro e/o del dirigente incaricato/delegato in materia di formazione.

La formazione, l’informazione e l’addestramento sono, ai sensi
dell’articolo 18 comma 1 lettera l) del D.Lgs. 9 aprile 2009, compiti
del datore di lavoro e/o del dirigente, che, nell’ambito delle sue
attribuzioni e competenze, può e deve programmarla.

Il dirigente, nell’ambito dei suoi compiti organizzativi, ha il dovere
predisporre l’attività formativa, definendo modi e tempi della stessa, e
dando operatività alle proposte in tal senso elaborate dal servizio
aziendale di prevenzione e protezione.
Inoltre, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. n. 81/2008 (riunione periodica)
comma 2 "nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone
all’esame dei partecipanti: […] d) i programmi di informazione e
formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della
sicurezza e della protezione della loro salute."

La violazione di questa disposizione è punita dall’articolo 55 con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro a carico del
datore di lavoro e/o del dirigente incaricato/delegato in materia di
formazione.

L’articolo 97 recante "Obblighi del datore di lavoro dell’impresa
affidataria" al comma 3-ter prevede che per lo svolgimento delle
attività di impresa affidataria nei cantieri mobili e temporanei di cui
al titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, i dirigenti e i preposti
dell’impresa affidataria "devono essere in possesso di adeguata formazione".

L’omissione di questa formazione è punita con l’arresto sino a due mesi
o ammenda da 500 a 2.000 euro a carico del datore di lavoro e/o del
dirigente incaricato/delegato in materia. Anche in questo caso,
l’omissione costituisce elemento rilevante di attestazione della
inidoneità (come esimente della responsabilità amministrativa dell’ente,
azienda) e inefficacia dell’eventuale modello organizzativo aziendale
implementato ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e
D.Lgs. n. 231/2001.

/Il preposto/

In materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, il preposto condivide con il datore di lavoro, ma con
sfumature diverse secondo le sue reali mansioni, oneri e responsabilità
connessi soltanto agli obblighi di sorveglianza, per cui egli "non è
tenuto a predisporre i mezzi antinfortunistici, essendo questo un
obbligo esclusivo del datore di lavoro, ma deve invece vigilare affinché
gli ordini vengano regolarmente eseguiti. L’omissione di tale vigilanza
costituisce colpa se sia derivato un sinistro dal mancato uso di tali
cautele".

Tra l’altro, secondo la Suprema Corte [ Cass. Sez. III Pen., sentenza
del 27 gennaio 1999 n. 1142, P.M. in c. Celino.] "il preposto, privo del
potere o dovere di predisporre mezzi e strutture, svolge compiti di
controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e
disciplinari":
– "è responsabile, tra l’altro, dell’attuazione delle misure di
sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti per
il concreto svolgimento dell’attività" lavorativa;
– "rende edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti";
– "vigila sull’uso dei dispositivi di sicurezza individuali";
– "verifica se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi
imprevisti e prende le opportune cautele";
– "deve attuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre
verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza".
D’altro canto il preposto è obbligato a frequentare specifici corsi di
formazione di cui al D.Lgs. 81/2008: Articolo 19 – Obblighi del preposto
– 1. "In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti,
secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: […] frequentare
appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37",
così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 106/2009. Il preposto che
non partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’azienda è punito
con la sanzione penale dell’arresto fino a un mese o con l’ammenda da
200 a 800 euro.

Tali corsi hanno un contenuto ben definito: "Articolo 37 – Formazione
dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,
anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro,
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione".

L’omessa formazione del dirigente è sanzionata penalmente ai sensi del
combinato disposto dell’art. 18 comma 1 lett. l) e 55: la punizione
prevista consiste nelle sanzioni penali *dell’arresto da due a quattro
mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro* a carico del datore di
lavoro e/o del dirigente incaricato/delegato in materia di formazione.
Anche l’omissione di questa formazione costituisce elemento rilevante di
attestazione della inidoneità (come esimente della responsabilità
amministrativa dell’ente, azienda) e inefficacia dell’eventuale modello
organizzativo aziendale implementato ai sensi dell’art. 30 comma 1 del
D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 231/2001.

/Il lavoratore/

Ai sensi dell’articolo 20 comma 2 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008 il
lavoratore, incluso il rappresentante di lavoratori per la sicurezza e
l’addetto all’antincendio e al primo soccorso per quanto riguarda i
corsi specialistici previsti dalla legge per le loro figure, è obbligato
a "partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati
dal datore di lavoro", ed è punito con *l’arresto o l’ammenda da 300 a
600 euro* se viola questo obbligo, che è anche obbligo contrattuale.

Fonte: Avv. R. Dubini – Milano