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Porto di Vieste/ Lavori presso la Società “GARGANO CARBURANTI”- L’Ordinanza –

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste,
VISTA:    la C.D.M. n. 024 datata 13 giugno 2008 della Capitaneria di Porto di Manfredonia;
VISTA:    la D.I.A. datata 21.12.2009 a firma del Sig. CALDERISI Matteo, in qualità di rappresentante legale della Società “GARGANO CARBURANTI di Calderisi Matteo e C. S.n.c.”, acquisita agli atti dello Scrivente con prot. n. 109 del 08 Gennaio 2010 ed avente ad oggetto la realizzazione di tracciato interrato, nell’ambito dello scalo portuale comunale, per il prolungamento del tubo di erogazione di una delle due linee di rifornimento;

VISTI:    gli atti d’ufficio;

RITENUTO NECESSARIO: emanare i provvedimenti di competenza al fine di evitare il verificarsi di possibili danni a carico di persone e/o cose nell’ambito delle aree sopra specificate e di concorrere a salvaguardare la pubblica e privata incolumità nonché di garantire la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;

RITENUTO NECESSARIO: interdire gli specchi acquei nonché la porzione della banchina interessata dai lavori al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e prevenire il verificarsi di possibili incidenti;

VISTI:    gli artt. 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO
a decorrere dal 03.03.2010 e per tutta la durata dei lavori, l’area demaniale marittima, meglio evidenziata nello stralcio planimetrico in allegato, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, sarà interessata dai lavori di realizzazione di tracciato interrato, nell’ambito dello scalo portuale di Vieste, per il prolungamento del tubo di erogazione di una delle due linee di rifornimento.

ORDINA

Art.1)    Interdizione dei luoghi oggetto dei lavori e degli specchi acquei adiacenti.
Prima dell’inizio dei lavori, la ditta incaricata confinerà le aree impegnate comprensive di un’adeguata fascia di sicurezza per garantire l’ordinario svolgimento delle attività tecnico-nautiche sulle porzioni di banchina non interessate dalle attività del cantiere. Tali aree escluse dalle attività lavorative continueranno ad essere destinate allo svolgimento delle attività portuali.
    Il confinamento dell’area verrà eseguito secondo quanto previsto dal piano operativo di sicurezza, avendo cura di garantire adeguati spazi per le operazioni di cantiere.
    Tutta l’area confinata secondo le modalità citate ai precedenti paragrafi dovrà essere munita dell’apposita segnaletica di sicurezza prevista dalla vigente normativa in materia ed al suo interno è interdetto l’accesso a tutti i non addetti ai lavori.
   
Art. 2)    Modalità di espletamento dei lavori.
    L’impresa appaltatrice dei lavori e quindi il Direttore dei lavori/responsabile della sicurezza, dovrà garantire una pronta ed immediata reperibilità telefonica da parte del personale impiegato nelle lavorazioni nonché dei soggetti che compaiono nel sistema di prevenzione del piano operativo di sicurezza.
    Durante le ore notturne i lavori dovranno essere interrotti. Dal momento dell’interruzione e fino alla ripresa degli stessi a cura della ditta esecutrice dovrà essere impedito l’accesso alle aree interessate dai lavori attraverso il posizionamento di idoneo sbarramento.
    Il Direttore dei lavori/responsabile della sicurezza, è tenuto ad accertare il rispetto delle norme di prevenzione riguardanti l’accensione di fiamme libere e di fumo nella zona in cui vengono effettuate le lavorazioni di saldatura ossiacetilenica adottando misure atte ad evitare che sfuggano scintille e/o particelle incandescenti così come descritto nel piano operativo di sicurezza.
    Tutti i mezzi e le attrezzature che saranno utilizzate per la realizzazione dei predetti lavori dovranno essere in perfetta efficienza, in regola e conformi alle normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
    L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di predisporre un idoneo servizio di vigilanza nella zona interessata dai lavori. Dovrà essere altresì comunicato tempestivamente all’Autorità Marittima ogni evento di natura straordinaria che dovesse insorgere durante l’esecuzione dei lavori di cui trattasi.
    Dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di organizzazione e sicurezza dei luoghi di lavoro così come previsto nei vari punti fin qui richiamati nel piano operativo di sicurezza.
    La ditta esecutrice dei lavori dovrà, oltre ad ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza dell’ambiente di lavoro e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, attuare la massima cautela al fine di evitare qualsiasi inquinamento e/o intorbidamento delle acquee marine con divieto assoluto di riversamento in mare di qualsiasi tipo di materiale inquinante.
    L’Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi azione, molestia o danno che dovesse essere arrecato a persone e/o cose in dipendenza dell’occupazione demaniale di cui trattasi e della realizzazione e posa in opera delle strutture funzionali ai lavori in virtù del presente provvedimento, nonché delle attività a questa connesse.
   
Art. 3) Segnaletica.
    Così come previsto dal piano operativo di sicurezza, i lavori che insisteranno in prossimità di sedi stradali o comunque in vie di circolazione anche interne al cantiere, verranno segnalati adeguatamente con cartellonistica stradale appropriata.
    Tale fascia di sicurezza è modificabile in funzione delle esigenze e delle necessità delle lavorazioni in atto a cura del Direttore dei lavori/responsabile della sicurezza.
       
Art. 4) Disposizioni finali.
    La presente ordinanza non esime dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento di competenza di organi o enti cui la Legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.
    L’Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell’attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.                                            Al fine di permettere la regolare esecuzione dei lavori l’area interessata dagli stessi dovrà essere sgomberata da qualsiasi attrezzatura/apprestamento/arredo a cura di chi ne abbia la proprietà/disponibilità/possesso degli stessi.
    Le operazioni di alaggio/varo di unità non dovranno interferire con i lavori disciplinati dal presente provvedimento. In caso di necessario utilizzo di parte dell’area di cantiere per le citate operazioni, dovrà essere ottenuto il nulla osta da parte del Responsabile della Sicurezza del cantiere e le operazioni all’interno dell’area di cantiere, dovranno eseguirsi sotto la sua responsabilità secondo le direttive del Piano Operativo di Sicurezza e/o altra documentazione necessaria così come previsto dalla vigente normativa in materia.
Art. 5) Sanzioni.
    I contravventori a quanto dettato nei precedenti articoli saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato ai sensi dell’articolo 1174 del Codice della Navigazione “Inosservanza di norme di polizia” e della normativa vigente applicabile in materia. Essi saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose a causa della loro inosservanza a quanto dettato dalla presente Ordinanza.
Art. 6) Entrata in vigore.
    La presente Ordinanza entra in vigore dalla data posta in calce, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

F.to IL COMANDANTE
 T.V. (CP) Vincenzo SACCO