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Fuochi pirotecnici in località San Menaio – Lido Hotel Sole – l’ordinanza –

Località: Comune di Vico del Gargano (FG) – Data: il giorno 25.09.2010 alle ore 23.30 presso la località San Menaio – Lido del Sole – Organizzatore: Società “PIRODAUNIA S.r.l. FUOCHI ARTIFICIALI” con sede a San Severo (FG) alla C.da Torre Gramigna –  Validità: per i soli giorni di accensione spari. Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Guido LIMONGELLI, Capo del Circondario Marittimo di Vieste:
 
VISTA             l’autorizzazione prot. n. 07/2010 rilasciata dalla Delegazione di Spiaggia di Peschici in data 21.09.2010 al Sig. ALTRUI Michele, nella qualità di organizzatore per conto dell’Associazione/Soc. “PIRODAUNIA S.r.l. FUOCHI ARTIFICIALI” con sede a San Severo (FG) alla C.da Torre Gramigna, per l’accensione di fuochi pirotecnici da effettuarsi il giorno 25 settembre 2010 alle ore 23.30 presso la località San Menaio – Lido Hotel Sole – Comune di Vico del Gargano (FG);
VISTI     gli artt. 17, 30 ed 80 del codice della navigazione e l’articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;
CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai fini della sicurezza delle attività portuali e per la salvaguardia della pubblica incolumità all’interno di ambiti portuali comunque aperti al pubblico uso;

RENDE NOTO
che le aree demaniali marittime in premessa citate, fino al termine della manifestazione, saranno interessate dall’accensione di fuochi pirotecnici, a cura della società indicata in premessa;

O R D I N A

Art. 1    – Interdizione dell’area di accensione dei fuochi
Negli orari di cui sopra, fino al termine della manifestazione, nell’area circolare ubicata nella zona di cui al rende noto con ampiezza di metri 300 circostanti il sito ove vengono ubicati i tubi di lancio, segnalata sul posto, in conformità a quanto prescritto in seno all’autorizzazione rilasciata alla ditta incaricata dell’accensione, con l’impiego di transenne amovibili/nastro retroriflettente, è vietato:
§    transitare, fermarsi o sostare con qualunque autoveicolo;
§    transitare a piedi all’interno del perimetro segnalato;
§    svolgere qualunque attività comunque connessa alla movimentazione di merci o altra attività portuale;
§    la balneazione, la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e l’ormeggio a qualsiasi unità navale;

§    depositare materiali di qualsiasi genere.
Art. 2-Deroghe
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
§    il personale facente capo alla ditta incaricata dell’accensione dei fuochi;
§    i mezzi ed il personale della Delegazione di Spiaggia di Peschici e delle forze di polizia in servizio;
§    le unità del servizio 118 o del Comando provinciale Vigili del fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.
Art. 3 – Transito veicolare e pedonale in prossimità dell’area d’interdizione
Gli automezzi e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione devono procedere prestando particolare attenzione alle segnalazioni del personale in servizio di polizia e con l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
Art. 4    – Disposizioni finali e sanzioni
E’ fatto obbligo alla Società in premessa citata, di provvedere al termine delle operazioni, a liberare l’area interessata da eventuali fuochi artificiali inesplosi e quant’altro da essi derivato.
La presente ordinanza non esime dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento di competenza di organi o enti cui la Legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.
I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, ai sensi delle vigenti disposizioni normative previste a tutela del demanio marittimo, della sicurezza della navigazione e della balneazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Vieste, lì 25.09.2010

F.to IL COMANDANTE
  T.V. (CP) Guido LIMONGELLI