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Lavori al punto vendita carburanti Porto di Vieste – l’ordinanza –

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste,

 

VISTA:     la richiesta del 05.11.2010 dell’E.N.I. s.p.a., relativa all’esecuzione dei lavori afferenti la concessione demaniale marittima n. 40/2009 e aventi per oggetto il miglioramento funzionale di un punto vendita carburanti marina di proprietà dell’ENI s.p.a. e sito nel Porto di Vieste sul Molo San Lorenzo;
VISTA:     la nota prot. 7790 del 09.12.2010 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste e i relativi riscontri pervenuti in data 20.01.2011 e in data 19.01.2011 rispettivamente dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia e dal Comune di Vieste;
VISTA:     la comunicazione del 31.01.2011 dell’E.N.I. s.p.a. con la quale sono state indicate le aree oggetto della prima fase di intervento per i lavori sopra specificati e indicato il periodo di esecuzione dei lavori tra il 16 e il 18 febbraio 2011;   
VISTE:     le comunicazioni del 31.01.2011 del responsabile dei lavori per gli interventi sopra citati;   
VISTA:     la nota prot. 810 del 31.01.2011 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste funzionale ad assicurare il necessario coordinamento degli interventi presso lo scalo di alaggio del Porto di Vieste e l’area interessata dall’esecuzione dei lavori oggetto della sopra richiamata richiesta dell’E.N.I. s.p.a. datata 05.11.2010.
VISTI:    gli atti d’ufficio;
RITENUTO NECESSARIO: emanare i provvedimenti di competenza al fine di evitare il verificarsi di possibili danni a carico di persone e/o cose nell’ambito delle aree sopra specificate e di concorrere a salvaguardare la pubblica e privata incolumità nonché di garantire la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;
RITENUTO NECESSARIO: interdire gli specchi acquei nonché la porzione della banchina interessata dai lavori al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e prevenire il verificarsi di possibili incidenti;
VISTI:    gli artt. 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO
    a decorrere dal 16.02.2011 e fino al 28.02.2011 l’area demaniale marittima, meglio evidenziata nello stralcio planimetrico in allegato, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, sarà interessata dai lavori di miglioramento funzionale di un punto vendita carburanti marina di proprietà dell’ENI s.p.a. e sito nel Porto di Vieste sul Molo San Lorenzo.

ORDINA

Art.1)    Interdizione dei luoghi oggetto dei lavori e degli specchi acquei adiacenti.
    Dal 16.02.2011 e fino al 28.02.2011 l’area demaniale marittima sita alla radice del Molo San Lorenzo del Porto di Vieste, individuata nell’allegata planimetria che è parte integrante della presente ordinanza, è interdetta al transito, alla sosta e all’ormeggio con la sola eccezione del personale e dei mezzi della ditta incaricata di eseguire i lavori di cui al rende noto.
    Il responsabile dei lavori deve provvedere a comunicare all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste l’inizio dei lavori e l’avvenuta delimitazione delle aree secondo quanto previsto dal piano operativo di sicurezza, nonché ad assicurare l’apposizione della prevista cartellonistica atta a costituire una adeguata fascia di sicurezza perimetrale all’area di cantiere.
    Nello specchio acqueo attiguo e per un raggio di quindici metri dall’insegna dell’AGIP e lungo tutta la porzione della banchina interessata dai lavori è vietata la navigazione la sosta il transito di qualsiasi imbarcazione e natante ad eccezione  dei  mezzi di Soccorso e delle Forze di Polizia che comunque dovranno procedere con la massima cautela ed attenzione, mantenendosi a distanza di sicurezza. 
Art. 2)    Modalità di espletamento dei lavori .
    L’impresa esecutrice dei lavori e il responsabile dei lavori, deve garantire una pronta ed immediata reperibilità telefonica propria e del personale impiegato nelle lavorazioni nonché dei soggetti che compaiono nel sistema di prevenzione del piano operativo di sicurezza.
    Durante le ore notturne i lavori dovranno essere interrotti. Dal momento dell’interruzione e fino alla ripresa degli stessi, a cura della ditta esecutrice, deve essere impedito l’accesso alle aree interessate dai lavori.
    Le macchine operatrici / mezzi meccanici ed altre apparecchiature e strumenti utilizzati per i lavori devono essere collocati all’interno dell’area di cantiere e comunque non devono occupare altre aree demaniali marittime.
            L’esecuzione dei lavori non deve costituire intralcio e/o impedimento al regolare svolgimento delle operazioni portuali ed eventuali specifiche esigenze operative da parte della ditta esecutrice dei lavori o dell’utenza portuale devono essere tempestivamente comunicate all’Autorità Marittima per ogni sua ritenuta valutazione e determinazione.
Il responsabile dei lavori ed il responsabile della sicurezza, sono tenuti ad accertare il rispetto delle norme di prevenzione riguardanti l’accensione di fiamme libere nella zona in cui vengono svolti i lavori adottando le misure atte ad evitare che sfuggano scintille e/o particelle incandescenti.
    Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate per la realizzazione dei predetti lavori devono essere in perfetta efficienza, in regola e conformi alle normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
    L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di predisporre un idoneo servizio di vigilanza nella zona interessata dai lavori.
    Deve essere comunicato tempestivamente all’Autorità Marittima ogni evento di natura straordinaria che dovesse insorgere durante l’esecuzione dei lavori di cui trattasi.
    Deve essere rispettata la normativa vigente in materia di organizzazione e sicurezza dei luoghi di lavoro.
    La ditta esecutrice dei lavori oltre ad ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza dell’ambiente di lavoro e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, deve attuare la massima cautela al fine di evitare qualsiasi inquinamento delle acquee marine e/o intorpidimento delle stesse con divieto assoluto di riversamento in mare di qualsiasi tipo di materiale e sostanza.
    L’Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi azione, molestia o danno che dovesse essere arrecato a persone e/o cose in dipendenza dell’occupazione demaniale di cui trattasi e della realizzazione e posa in opera delle strutture funzionali ai lavori in virtù del presente provvedimento, nonché delle attività a questa connesse.   
Art. 3) Segnaletica.
    I lavori che insistono su sedi stradali devono essere segnalati adeguatamente con cartellonistica stradale appropriata.
    Tutta l’area confinata deve essere attrezzata con apposita segnaletica di sicurezza prevista     dalla vigente normativa in materia ed al suo interno è interdetto l’accesso a tutti i non addetti     ai lavori.
    Sul fronte mare dell’area di cantiere, a cura della ditta esecutrice dei lavori, devono essere disposti cartelli, ben visibili dal mare, indicanti in italiano e inglese il divieto di avvicinarsi o sostare nell’area di cantiere per una distanza di metri 15 (quindici) ai sensi dell’art. 1 comma 3 della presente Ordinanza. Tale fascia di sicurezza è modificabile in funzione delle esigenze e delle necessità delle lavorazioni in atto a cura del responsabile dei lavori previa comunicazione all’Autorità Marittima.
    Durante le ore notturne devono essere utilizzate lampade e segnalatori di emergenza conformi alle vigenti normative idonee a segnalare l’area di cantiere.
            La segnaletica di sicurezza deve essere tenuta sempre presente, ben visibile, in buone condizioni d’uso e continuamente aggiornata al progredire dei lavori.
    Ai fini della sicurezza della circolazione stradale, è disposta in ingresso e in uscita su tutta la banchina san Lorenzo la limitazione della velocità massima oraria a km/h 10 (dieci), con posizionamento temporaneo a cura dell’impresa esecutrice dei lavori dei relativi cartelli.
Art. 4)    Misure di prevenzione di inquinamento marino.
    Lo specchio acqueo antistante l’area di cantiere deve essere circondato da panne galleggianti e devono essere sempre tenuti disponibili idonei strumenti atti ad assorbire, delimitare e raccogliere quanto disperso in mare in costanza delle lavorazioni oggetto del presente provvedimento.

Art. 5)    Sgombero aree interessate ai lavori.
    Al fine di permettere la regolare esecuzione dei lavori l’area interessata dagli stessi dovrà essere sgomberata da qualsiasi attrezzatura/apprestamento/arredo a cura di chi ne abbia la proprietà/disponibilità/possesso.
Art. 6) Misure atte a consentire la corretta fruizione delle aree di cantiere.
    Lungo tutto il piazzale alla radice della banchina San Lorenzo e compreso tra il distributore ed il muro di delimitazione dello scalo di alaggio è vietata la sosta anche temporanea degli autoveicoli per una profondità di cinque metri a partire dal citato lato interno del muro perimetrale dello scalo di alaggio.
Art. 7) Disposizioni finali.
    La presente ordinanza non esime dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento di competenza di organi o enti cui la Legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.
    L’Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell’attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.   
    Il titolare della concessione n. 40/2009 e la Ditta autorizzata ai sensi dell’art. 45/bis del Codice della Navigazione, devono provvedere, anche mediante l’apposizione di idonea cartellonistica, ad informare l’utenza portuale in ordine alla temporanea indisponibilità dell’approvvigionamento durante il periodo di esecuzione dei lavori.                                      
Art. 8) Sanzioni.
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della navigazione, del demanio marittimo e della polizia dei porti.
    E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.vieste.guardiacostiera.it, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione 
Art. 9) Entrata in vigore.
    La presente Ordinanza entra in vigore dalla data posta in calce, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
Vieste, 01.02.2011
F.to IL COMANDANTE
 T.V. (CP) Guido LIMONGELLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93.