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Centro Pilota Turismo di Vieste, Godelli risponde ad interrogazione Gatta

L’assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo, Silvia Godelli, ha risposto all’interrogazione presentata dal Consigliere Pdl, Gatta, relativamente al Centro Pilota per il Turismo di Vieste. Ecco la dettagliata risposta.

 

In relazione all’interrogazione del Consigliere Giandiego Gatta, del Gruppo Consiliare PDL alla Regione Puglia, relativamente alla destinazione d’uso del Centro Pilota per il Turismo di Vieste, il sottoscritto Assessore al Mediterraneo, Cultura, Turismo risponde quanto di seguito.
Con Delibera n. 487 del 22/3/2011 la Giunta regionale ha precisato la situazione relativa al Centro Pilota di Vieste, ricostruendo tutte le tappe della trentennale vicenda nei seguenti termini: La necessità di dotare la Regione Puglia di adeguati supporti per lo sviluppo turistico, venne evidenziata sin dal 1982 con l’approvazione da parte del Consiglio Regionale del piano regionale di sviluppo.ì Successivamente, con leggi regionali n. 11/1984 e n. 3/1985 venne autorizzata la complessiva spesa di £. 23.800.000.000 per la realizzazione di interventi stralcio, secondo le direttive del piano turistico regionale, riguardanti, tra l’altro, due centri direzionali da localizzare nei poli di sviluppo turistico delle Province di Foggia e Lecce. Con deliberazione CIPE in data 22.2.1985, pubblicata sulla G.U. del 03.04.1985, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica assegnò alla Regione Puglia la somma di £. 38,186 miliardi per la realizzazione del progetto di sviluppo integrato del turismo in Puglia (Gargano e Salento), con la costruzione di due centri pilota. La localizzazione dei centri pilota fu oggetto delle deliberazioni di Giunta regionale n.3876/1984 e successivamente, del Consiglio regionale n. 767/1984 e n. 45/1986.
In particolare:
1) il centro pilota per il turismo da realizzare in provincia di Foggia venne localizzato in Vieste, località Baia dei Campi, nel comprensorio di proprietà della Società Pugnochiuso/SEMI, in aree già tipizzate dal programma di fabbricazione per insediamenti turistici. Sulla base di tali localizzazioni venne redatto a cura dell’ISPREDIL il progetto di massima dell’opera, nonchè la scheda progetto secondo la metodologia FIO. Il progetto di massima venne approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5749/1985, previo parere favorevole del C.R.T.A. (voto n. 98/1985) che dispose, tra l’altro, di provvedere alla realizzazione dei suddetti centri pilota mediante affidamento in concessione con il criterio di cui all’art. 24 lett. b) della L. 584/’77, approvando contestualmente il bando di gara ed il capitolato d’oneri per la concessione. Esperite le necessarie procedure, con deliberazione n. 3974/1986 la Giunta regionale aggiudicò provvisoriamente la concessione relativa alla costruzione ed avviamento dei due centri pilota alla Società ITALSCAVI di Campobasso, sulla base del progetto-offerta elaborato dalla
stessa, in ordine al quale si era espresso favorevolmente il C.R.T.A. con voto n. 46/1986. Con successiva deliberazione n.6817/1986 il progetto stesso fu approvato ai sensi della legge n.1/1978 (art.1), della L.R. n. 56/1980 (art.55) e della L.R. n.27/1985 (art. 38) in variante agli strumenti urbanistici vigenti. Con la medesima deliberazione, ai sensi dell’art.31 della L. R. n. 56/1980 e dell’art.82 del D.P.R. n.616/1977, venne rilasciato alla Società concessionaria il nulla-osta paesaggistico previsto dall’art. 7 della legge n. 1497/1939, limitatamente al centro pilota di Vieste, tenuto conto che la località Baia dei Campi era soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico. Il predetto nulla-osta fu concesso con la raccomandazione di migliorare, in sede esecutiva, a cura del progettista e d’intesa con gli Assessorati all’Urbanistica e LL.PP., il rapporto costruzione/ambiente, al fine di consentire un più valido inserimento dell’opera nel contesto dei
luoghi. Gli atti furono rimessi al Ministero dei Beni Ambientali che non ha mai adottato provvedimenti inibitori dell’iniziativa. Il Comune di Vieste rilasciò, per il centro pilota da realizzare sul proprio territorio,
concessione edilizia n. 9 in data 17.6.1987 con l’avvertenza di provvedere, in sede esecutiva, a quanto prescritto nella citata deliberazione di Giunta regionale n. 6817/1986. Esaurito il contenzioso frattanto insorto in conseguenza di opposizioni prodotte da parte di imprese concorrenti rimaste non aggiudicatarie, la Società concessionaria presentò il progetto esecutivo dell’opera, redatto sulla base dell’offerta a suo tempo formulata. Tale progetto, previo favorevole parere con prescrizioni espresso dal C.R.T.A. (voto n.
292/1987), venne approvato con decreto dell’assessore ai LL.PP. n. 2027/1988 nell’ammontare rettificato di £. 85.407.650.000, di cui £. 59.738.689.000 per lavori, oneri di concessione ed accantonamenti e £. 25.668.961.000 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Con deliberazione della Giunta regionale n.10985/1988, venne aggiudicata definitivamente la concessione, con affidamento dei lavori per un importo onnicomprensivo di £. 37.782.658.552, e
venne approvato il relativo schema di convenzione, poi modificato ed integrato con deliberazione di G.R. n. 2302 del 29.05.1989; l’atto di convenzione n. 3123 venne stipulato in data 13.07.1989 e
successivamente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 747 del 29.07.1989. Con la predetta deliberazione n. 10985/1988 si diede atto dell’intervenuta associazione da parte della Società Italscavi S.p.A. con le seguenti imprese locali per l’esecuzione del 20% delle opere: Impresa Trisciuglio Vincenzo di Foggia; Impresa I.CA.MAR. Srl di Foggia; Impresa Giannotta Leonardo di Cannole (Le); Impresa D’Antona Simeone di Oria (Br); Impresa Diemme Costruzioni di Otranto (Le). I lavori furono consegnati con verbali entrambi del 25.09.1989, redatti distintamente per il centro di Vieste e per quello di Otranto. Centro di Vieste In fase esecutiva, in ottemperanza alle raccomandazioni contenute nella deliberazione della
Giunta regionale n.6817/1986 e nella concessione edilizia n. 9/1987 del Comune di Vieste, la concessionaria presentò il 1° progetto di variante finalizzato a migliorare il rapporto costruzione/ambiente.
Conseguiti il necessario concerto con l’Assessorato all’Urbanistica ed il parere favorevole con prescrizioni del C.R.T.A. (Voto n. 69/1990), il progetto di variante venne approvato con decreto dell’Assessore ai LL.PP. n. 960/1990, ridefinendo il quadro economico dell’intervento nell’importo invariato di £. 85.407.650.000. Successivamente venne stipulato il 1° atto aggiuntivo in data 17.07.1991 -n. 3498 Rep.,
registrato a Bari il 18.07.1991 al n. 13148 Atti Privati- che, nel confermare il quadro economico della concessione, ammontante a £. 59.738.689.322, prevedeva un maggior tempo contrattuale di
quattro mesi per l’esecuzione delle opere. La Giunta regionale, nel contempo, con deliberazione n. 5485 del 30.8.1990 nominò la
Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera.
Successivamente l’ATI concessionaria inoltrò il 2° progetto di variante relativo ad alcune modifiche ed integrazioni alle opere civili ed agli impianti tecnologici, nonchè il progetto particolareggiato della gestione, previsto dall’art. 3 del Capitolato d’oneri che regola la concessione. Il progetto particolareggiato della gestione venne approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 17.01.1992, esecutiva. Il progetto relativo alle varianti tecnologiche venne sottoposto all’esame del C.R.T.A. che, con voto n. 106 del 16.10.1991, espresse parere favorevole all’approvazione, con alcune
prescrizioni; il progetto venne approvato con deliberazione della Giunta regionale n.152 del 03.02.1992 nell’importo invariato di £. 85.407.650.000. In data 08.06.1992 venne stipulato il 2° atto aggiuntivo -n. 3664 Rep.-, registrato a Bari il 09.06.1992 al n. 9613 Atti Privati; tale atto aggiuntivo ridusse a £. 59.657.456.190 l’importo
complessivo per i due centri pilota, prevedendo per la realizzazione delle relative opere un maggior tempo contrattuale di mesi dodici.
I lavori relativi al centro di Vieste proseguirono regolarmente fino al giugno 1993, utilizzando le somme rese disponibili dal finanziamento FIO. Nel contempo, l’ATI concessionaria fece presente di non poter eseguire i lavori riguardanti l’impianto di depurazione dei liquami, nonchè quelli di collegamento del Centro alla rete idrica
dell’EAAP ed alla rete elettrica dell’ENEL (lavori ritenuti dalla Regione assolutamente prioritari per assicurare la funzionalità del Centro), in mancanza del completo possesso dell’area di sedime. D’altra parte, la Regione aveva la necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie per completare il solo Centro di Vieste; di conseguenza, si rese necessaria la sospensione dei lavori, giusta verbale redatto il 02.07.1993. Allo scopo, la Giunta Regionale con deliberazione n. 3537 in data 30.8.1993, nel dare atto di voler provvedere al completaento delle opere relative al Centro Pilota di Vieste, ammise a
finanziamento regionale nella misura del 100% ai sensi della L. R. n.27/85, la relativa spesa di £.4.000.000.000. Con successiva deliberazione n.6111 del 30.12.1993 la Giunta regionale impegnò la
complessiva somma di £. 20.698.000.000 per la realizzazione di entrambi i Centri Pilota, dando atto che la somma impegnata riveniva dalla assegnazione delle economie resesi disponibili nell’ambito
del programma Integrato Mediterraneo, giusta deliberazione di Giunta regionale n. 5542 del 23.12.1993. Nell’ottobre 1993, l’ATI concessionaria propose una terza perizia di variante riguardante
l’impianto di depurazione, l’acquisizione e la sistemazione di nuove aree e l’esecuzione di opere aggiuntive e migliorative relativamente al Centro Pilota di Vieste; propose altresì il solo aggiornamento dei costi per il Centro Pilota di Otranto. Con la esecuzione dei lavori previsti nella 3^ perizia di variante, si intese perseguire l’esito di completare in ogni sua parte il Centro di Vieste, in modo da assicurarne la gestione.
Nel frattempo, il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica con nota n. 7/6952 in data 15.7.1994 comunicò che, con deliberazione CIPE del 16.3.1994 era stato revocato il finanziamento FIO 94 – progr. n. 67-, riguardante lo sviluppo integrato del Turismo in Puglia (Gargano e Salento), limitatamente a £.19 miliardi. In relazione a quanto innanzi, con deliberazione n. 8847 in data 20.12.1994 la Giunta Regionale impegnò la somma di £. 19 miliardi al fine di fronteggiare l’indisponibilità finanziaria verificatasi con la revoca disposta dal CIPE del finanziamento FIO di pari importo. Con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 8848 del 20.12.1994, acquisito il parere favorevole con prescrizioni del C.R.T.A. reso nella seduta del 15.04.1994 giusta voto n. 39, venne approvata la 3^ perizia di variante e suppletiva riguardante l’impianto di depurazione,
l’acquisizione e la sistemazione di nuove aree, l’esecuzione di opere aggiuntive e migliorative al Centro Pilota di Vieste e l’aggiornamento dei costi per il Centro Pilota di Otranto; con la medesima
deliberazione venne riapprovato il nuovo quadro economico per entrambi i centri, nell’importo complessivo di £. 95.000.000.000 di cui £.45.513.889.959 per il Centro di Vieste. Con il medesimo provvedimento venne, tra l’altro, deliberato:
– di dare atto che la maggiore spesa occorrente per il completamento del solo Centro di Vieste rispetto alle previsioni della 2^ perizia di variante risultava di £. 2.495.889.959 (£. 47.513.889.959 –
£. 45.018.000.000) e, in c.t., £. 2.495.900.000 di cui £.1.456.566.585 per lavori;
– di affidare all’ATI concessionaria i soli lavori integrativi riguardanti il predetto Centro di Vieste inclusi nella perizia in argomento, ammontanti a nette £. 1.456.566.585, in conformità dell’atto di
sottomissione allegato alla perizia;
– di protrarre di mesi 8 (otto), a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento, il tempo utile per dare ultimati i lavori (relativamente al Centro Pilota di Vieste);
– di dare atto che erano stati sino ad allora effettivamente utilizzati per la realizzazione del solo Centro Pilota di Vieste complessive £.35.937.048.148, con prelievo di £. 33.093.622.000 dal Cap. 0512030 del bilancio per l’es. fin. 1988 e di £. 2. 843.426.148 dal cap.
0521010 del bilancio per l’es. fin. 1992;
– di dare atto che la spesa ancora da sostenere per il completamento del predetto Centro Pilota di Vieste, a seguito dell’approvazione della 3^ perizia di variante, risultava pari a £. 11.576.841.811£. (47.513.889.959 – 35.937.048.148).
In conseguenza dell’approvazione di detta perizia, venne stipulato il 3° atto aggiuntivo al contratto in data 07.04.1995 -n. 3915 di Rep., registrato a Bari il 20.04.1995 al n. 5204 Atti Privati-,
che prevedeva una proroga di mesi otto per l’ultimazione dei lavori e l’esecuzione di maggiori lavori per un importo di £.1.456.566.585; nel frattempo, i lavori furono ripresi (giusta apposito verbale redatto il 06.09.1994) ed ultimati giusta verbale redatto il 16.08.1995. La Commissione di Collaudo, in data 11.6.1999, emise il Certificato di collaudo tecnicoamministrativo dei lavori di costruzione del Centro pilota di Vieste, firmato con riserva dalla impresa Concessionaria, dichiarando l’opera collaudabile con alcuni "considerato" ed alcune
prescrizioni, di seguito in parte riportati (pp. 72 e ss.):
"7) per quanto riguarda la posizione delle imprese nei confronti degli obblighi assicurativi e previdenziali degli operai impiegati nei lavori risulta:
• Impresa Italscavi: in regola nei confronti dell’INPS e della Cassa Edile nessuna notizia in merito alla posizione nei confronti dell’INAIL;
• Imprese associate ICAMAR S.r.l. e TRISCIUGLIO Vincenzo: in regola nei confronti dell’INAIL; nessuna notizia in merito alla posizione nei confronti dell’INPS e della Cassa Edile; e che pertanto, prima dell’approvazione del presente atto, dovrà essere acquisita la certificazione ancora mancante o dichiarazione del Direttore dei Lavori sulla regolarità assicurativa delle imprese.(…).
9) (…) la Società Italscavi, malgrado le richieste della Commissione di collaudo, non ha definito le procedure di espropriazione definitiva nei confronti della Ditta Besevi Nunziante Roberto e Giulio e pertanto la stessa Società non ha documentato l’avvenuta voltura catastale in favore della Regione Puglia delle aree occupate, come prescritto dal Capitolato d’oneri della Concessione, pur avendo provveduto alla redazione degli appositi frazionamenti già approvati dall’U.T.E. di
Foggia.(…).
16) la Società concessionaria malgrado i ripetuti inviti della Commissione, non ha ancora presentato, in adempimento di quanto prescritto dagli artt. nn. 1 e 25 del Capitolato d’oneri la seguente documentazione necessaria all’avvio dell’esercizio del Centro Direzionale:
– certificato di prevenzione incendi rilasciato da VV.FF. per l’edificio e centro impianti;
– certificato Commissione Provinciale Pubblico Spettacolo per sala conferenza e locale discoteca;
– certificato ISPESL di collaudo e omologazione impianti elevatori, impianti messa a terra, impianti contro scariche atmosferiche, impianto termico ed olio diatermico con prove a caldo;
– certificato comunale abitabilità e/o agibilità. (…).
18) che in relazione al punto precedente la Commissione di collaudo ritiene necessario che l’amministrazione Regionale, nel caso di ulteriore mancato avvio del Centro prima dell’approvazione del Certificato di collaudo, a garanzia di tutti gli adempimenti ancora da
espletare per la definizione delle procedure di acquisizione delle aree occupate e per l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni e certificazioni ancora mancanti, del regolare funzionamento e
messa a punto di tutti gli impianti tecnologici, nonchè a garanzia di tutte le forniture di arredi, suppellettili, attrezzature varie di cucina, ristorante, scuola alberghiera, sala conferenze, discoteca
materiale asportabile e che risulta ancora in consegna alla Ditta Concessionaria richieda la costituzione di apposita fidejussione dell’importo non inferiore a £. 750.000.000 o di altro valore
adeguato agli adempimenti ancora da espletare al momento della costituzione della fidejussione stessa.(…).
21) che l’intero importo a corpo relativo alle opere di finitura e civilizzazione del piano interrato di cui alla 2^ perizia di variante e suppletiva risulta stralciato dallo Stato finale in quanto, le relative
opere al momento non risultano collaudabili per il consistente grado di umidità presente negli stessi locali. Le stesse opere potranno essere collaudate, previo accertamento delle opere previste nell’offerta originaria, non appena la Società Concessionaria avrà eliminato tutte le cause di umidità presenti e avrà ottenuto, per gli stessi locali, il certificato di abitabilità ai fini igienicosanitari;
(…);
23) per quanto riguarda il ripristino degli intonaci interni interessati da precedenti fenomeni di umidità, con la firma del certificato di collaudo la Società si è impegnata ad effettuare i dovuti e necessari interventi prima della consegna dell’immobile per rendere lo stesso pienamente agibile in tutti gli ambienti;
24) che la Società Concessionaria, con la firma del presente atto con la consegna dell’immobile si è impegna ad effettuare anche la consegna di tutti gli arredi, macchinari attrezzature e forniture
varie previste per le diverse attività. Detta consegna sarà effettuata sulla scorta del relativo computo metrico di cui all’elaborato CM6 V. A. di cui alla 2^ perizia suppletiva e di variante del giugno 1991 per quanto riguarda le quantità e del relativo elenco prezzi di progetto per quanto riguarda le caratteristiche delle stesse forniture;
25) che con la consegna dell’immobile la Società Concessionaria provvederà a fornire all’Amministrazione Regionale grafici dettagliati riportanti le reti principali di tutti gli impianti così come realizzati nonchè norme di uso e manutenzione di tutte le apparecchiature
tecnologiche.". Con il medesimo certificato di collaudo venne determinato l’importo netto dei lavori eseguiti in £.30.330.196.811; tenuto conto dei pagamenti effettuati in corso d’opera per un importo
complessivo di £.32.544.212.318, risultò il debito dell’ATI concessionaria di £.2.214.015.507. L’Assessorato ai LL.PP., a seguito di quanto evidenziato nel certificato di collaudo tecnicoamministrativo, con nota n. 16269 del 23.12.1999, nel comunicare l’impossibilità di approvarlo, diffidò, tra l’altro, la mandataria dell’ATI concessionaria, Soc. Italscavi S.p.A., a presentare le certificazioni ancora mancanti, a definire le procedure espropriative ed a provvedere al ripristino delle opere eseguite in difformità degli atti approvati entro il termine di 30 gg., decorso inutilmente il quale, avrebbe provveduto nei termini di legge per il ristoro dei danni procurati. La Soc. Italscavi s.p.a. con nota n. 07/00/Uu/np in data 13.1.2000, nel contestare la richiesta avanzata dall’Assessorato ai LL.PP., invitò lo stesso a provvedere all’approvazione del certificato di
collaudo. Con nota n. 1680 del 4.2.2000 l’Assessorato ai LL.PP. trasmise al C.R.T.A. il predetto certificato di collaudo, richiedendo il parere in merito alla possibilità di approvarlo ed all’accettazione dell’opera come risultante dallo stesso certificato, nonchè il parere in merito alle riserve iscritte sul medesimo.
Il Comitato Tecnico Amministrativo, con voto n. 37 del 24.3.2000, alla luce delle
conclusioni cui era pervenuta la Commissione di collaudo e valutate le riserve iscritte dall’ATI
concessionaria in calce al certificato di collaudo tecnico-amministrativo, espresse il proprio parere,
ritenendo:
-che si dovesse procedere all’approvazione del certificato di collaudo, con la precisazione che la
Concessionaria restava vincolata all’acquisizione di concessioni, pareri e nulla-osta;
– che erano da condividere le argomentazioni svolte dalla Commissione collaudatrice nel respingere
le riserve che riguardavano detrazioni per opere non fatte o mal eseguite, per l’importo di £.
311.854.512;
– che occorreva detrarre dall’importo contrattuale la somma di £.491.118.991, per eliminare gli
inconvenienti riscontrati in corrispondenza del piano interrato, operando come se si dovesse
intervenire in danno della Concessionaria;
– che dal medesimo corrispettivo spettante alla Concessionaria si detraessero, altresì, le somme
occorrenti per liquidare i compensi professionali maturati o maturandi, il cui onere era
contrattualmente posto a carico del concessionario;
– che dovesse essere richiesta apposita fidejussione di £. 750.000.000 per la durata di un anno dalla
data del rilascio, a garanzia dell’esecuzione di lavori di adeguamento o di altra natura, addebitabili
alla Concessionaria, conseguenti all’acquisizione delle autorizzazioni mancanti;
– che all’atto della gara per l’affidamento della gestione, l’Assessorato regionale competente,
avrebbe dovuto prevedere, fra gli oneri da porre a carico della ditta aggiudicatrice, l’adeguamento a
norma delle opere e degli impianti del Centro nonchè l’acquisizione dei necessari nulla-osta.
Alla luce del parere espresso dal C.R.T.A., con provvedimento del Dirigente del Settore LL.
PP. n. 727 in data 15.09.2000, venne approvato il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei
lavori di costruzione del Centro Pilota per il Turismo in località Baia dei Campi in Vieste (FG)
eseguiti dall’A.T.I. concessionaria ed, in base alle risultanze dello stesso certificato, venne
determinato il corrispettivo dei lavori eseguiti in £.30.330.196.811, nonchè accertato nei confronti
dell’ATI concessionaria il debito di £.2.214.015.507, detratti gli acconti corrisposti in corso d’opera
per complessive £.32.544.212.318.
Al predetto debito dell’ATI concessionaria, in conformità di quanto stabilito dall’art. 22 del
disciplinare d’oneri, vennero aggiunte le somme a saldo delle competenze spettanti alla
Commissione di Collaudo, nonchè l’importo di £. 662.449.410 per gli oneri di direzione lavori.
In definitiva, quindi, le somme da richiedere in restituzione all’A.T.I. concessionaria
risultavano:
– debito accertato con il certificato di collaudo £.2.214.015.507
– competenze a saldo componenti Ccommissione di collaudo £. 238.400.627
– importo compensi D.L. stralciato dall’importo dello Stato finale £. 662.449.410
– Totale £.3.114.865.544
Inoltre, in conformità a quanto stabilito dall’art. 22 del disciplinare d’oneri, rimasero a
carico dell’ATI concessionaria anche le somme dovute ai componenti della Commissione per la
valutazione del progetto particolareggiato di gestione e dell’attività di formazione, da quantificarsi
con il provvedimento di liquidazione a cura dell’Assessotrato al Turismo.
Con il predetto provvedimento n. 727/’00 vennero, altresì, respinte le riserve iscritte, per
l’importo di £.311.854.512, dalla Concessionaria in calce al certificato di collaudo ed inerenti le
detrazioni per opere non fatte o mal eseguite, in conformità al parere espresso dal C.R.T.A. con il
voto n.37/’00.
Infine, a garanzia dell’esecuzione dei lavori di adeguamento o di altra natura, addebitabili
all’ATI concessionaria, conseguenti all’acquisizione delle autorizzazioni mancanti, fermo restando
la responsabilità della medesima concessionaria per la mancata acquisizione delle autorizzazioni,
pareri, permessi, nulla-osta e concessioni per le quali la stessa avrebbe dovuto provvedervi nel
termine di giorni 60 dall’avvenuta notifica del citato provvedimento, venne disposto di richiedere
alla stessa apposita fidejussione di £.750.000.000, per la durata di un anno dalla data del rilascio.
Con nota n. 11308 del 05.10.2000 del Settore LL. PP., il citato provvedimento n. 727/’00
venne notificato, oltre che all’ATI concessionaria, anche al Settore Legale e Contenzioso della
Giunta Regionale, affinchè fossero attivate le procedure per il recupero delle somme indicate all’art.
2 di detto provvedimento e quelle per l’ottenimento della fidejussione di cui all’art.3 dello stesso.
Con nota n. 3 in data 03.01.2001, il Settore LL. PP., non avendo ricevuto alcun riscontro da
parte della Concessionaria, reiterò l’invito al Settore legale, affinchè fossero attivate le procedure
per il recupero delle somme e quelle per l’ottenimento della fidejussione.
Con l’occasione, venne fatto presente che da parte di alcuni componenti della Commissione
di Collaudo tecnico-amministrativo nonchè da parte dei componenti della Commissione di
valutazione del progetto di gestione, erano pervenute pressanti richieste per il pagamento delle
competenze loro spettanti, risultanti contrattualmente a carico dell’ATI concessionaria.
In proposito, per quanto atteneva il pagamento dei compensi ai componenti la Commissione
di Collaudo, trattandosi di somme già liquidate e quindi di crediti certi ed esigibili, il Settore LL.
PP. ritenne di dare corso agli accertamenti di rito volti a verificare la disponibilità di fondi di
bilancio per provvedere al pagamento degli stessi, al fine di valutare l’opportunità di anticipare il
relativo importo, da recuperare successivamente nei confronti dell’ATI concessionaria.
Circa i compensi spettanti ai componenti della commissione preposta alla valutazione del
progetto di gestione, si restava in attesa della liquidazione delle somme agli stessi spettanti, a cura
del Settore Turismo, all’uopo interessato con la deliberazione di Giunta regionale n.4088 del 1990 e
con nota del Settore LL.PP. n. 13897 del 03.01.2001.
In relazione al contenuto della predetta nota n. 3/2001, il Settore Legale e Contenzioso della
Giunta Regionale, con propria nota n.6574 del 13.03.2001 comunicò all’Avv. Michele Spinelli di
Bari l’intervenuto incarico, congiuntamente all’Avv. Giuseppe Cipriani, a rappresentare e difendere
la Regione nel Contenzioso
n. 4029/2000/C, pendente dinanzi al Tribunale di Bari, attivato nei confronti dell’ATI
Concessionaria per il recupero delle somme dovute alla Regione come indicate nel decreto del
Dirigente del Settore LL. PP. n. 727/’00.
Successivamente, con nota n.11/L/18178 del 02.07.2001 il medesimo Settore Legale e
Contenzioso comunicò che in data 30.5.2001 era stato conseguito un decreto ingiuntivo, in danno
della Soc. Italscavi S.p.A., al pagamento della somma di £.10.967.533.000, oltre interessi legali dal
26.10.1998, per la restituzione delle somme pagate dalla Regione in esecuzione del lodo del
30.01.1998, di poi annullato dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 289/2000 (confermata in
seguito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3620/2004).
La nota del Settore Legale, nel precisare che tale decreto ingiuntivo risultava «…
provvisoriamente esecutivo…«, non ancora notificato alla società ingiunta e conseguente alla
sentenza giudiziale della Corte d’Appello di Bari n. 289/2000 favorevole alla Regione ma già
impugnata dalla controparte, informò che la medesima Società aveva rappresentato l’opportunità di
una definizione bonaria delle controversie insorte in dipendenza dei lavori in oggetto, esprimendo il
proprio parer favorevole a siffatta definizione.
Il Settore LL.PP., con nota 7649 del 12.07.2001, fece seguito alla predetta nota n. 18178/01,
prendendo atto del relativo contenuto e significando la propria disponibilità alle iniziative da
intraprendere per la predetta definizione bonaria.
Con successiva nota del n. 27872 del 01.10.2001, tuttavia, il Settore Legale e contenzioso
della G. R. chiese al Settore LL.PP. la documentazione di supporto all’avvio della lite di cui al
contenzioso in questione.
Il Settore LL.PP., con nota prot. 10688 in data 29.10.2001, trasmise al Settore Legale la
documentazione richiesta.
Con ulteriore nota n. 31612 in data 05.11.2001, il Settore Legale e Contenzioso comunicò
che «…all’udienza del 23.10 u.s. questo Settore ha dato atto della avvenuta prospettazione di una
ipotesi transattiva del contenzioso da parte della Italscavi spa ed evidenziato, conseguentemente
che al momento salva diversa decisione dell’amministrazione, non vi è l’esigenza di promuovere
ulteriori atti esecutivi in danno della Società.«.
Con la medesima nota il Settore Legale e Contenzioso espresse l’esigenza
dell’amministrazione di organizzare « l’incontro richiesto dalla Italscavi, affinchè possa
conoscere la proposta transattiva ed iniziare eventualmente le trattative…«.
Con ulteriore nota n. 33154 del 19.11.2001, il Settore Legale e Contenzioso comunicò, per
le iniziative di rispettiva competenza dei Settori interessati, che la soc. Italscavi spa con istanza del
07.11.2001 aveva sollecitato un incontro «…per raggiungere una intesa sulle problematiche
ancora pendenti…«.
Successivamente, con nota del 12.04.2002, il patrocinatore legale della soc. Italscavi spa,
facendo seguito ad una riunione tenutasi il 15.03.2002, presso la sede del Settore LL. PP., trasmise
al Dirigente del Settore Provveditorato, Economato, Contratti e Appalti, al dirigente del Settore LL.
PP. ed ai difensori legali della regione nella vertenza in questione, una "ipotesi di accordo
transattivo", cui non venne dato seguito.
Con successiva nota n. 6610 del 07.11.2003 il Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio
comunicò che, nella riunione di lavoro tenutasi presso il Settore LL.PP. il 04.06.2003 fra i dirigenti
dei medesimi Settori, del Settore Economato Contratti e Appalti, del Responsabile del Servizio
Tecnico del Settore Demanio e Patrimonio, dei difensori legali delle parti e dei rappresentanti della
soc. Italscavi SpA, si convenne di accelerare le procedure di consegna del compendio immobiliare
di cui trattasi, avendo le parti manifestato la volontà « …. di addivenire ad ipotesi conciliative
«.
Nella medesima riunione si concordò di affidare apposito incarico agli ingegneri Marco
Muciaccia e Giovanni Vitofrancesco, funzionari regionali in servizio presso il Settore Demanio e
Patrimonio, in collaborazione con i rappresentanti della soc. Italscavi SpA, per l’effettuazione di
accertamenti tecnici in merito allo stato dei luoghi ed alle opere realizzate.
I predetti ingegneri in data 14.11.2003 rassegnarono la relazione sugli accertamenti tecnici
effettuati a seguito dell’incarico loro affidato.
Dalle conclusioni della predetta relazione si evinse, fra l’altro, che:
– l’ATI concessionaria avrebbe dovuto completare le procedure poste contrattualmente a
proprio carico e, in particolare: le procedure espropriative; l’iscrizione catastale del cespite;
l’acquisizione delle dovute certificazioni di abitabilità/agibilità dello stesso; l’acquisizione
delle certificazioni di conformità degli impianti elevatori, termico, di dispersione di terra, di
illuminazione esterna, di depurazione, di protezione contro le scariche atmosferiche;
l’acquisizione del certificato di prevenzione incendi;
– l’ottenimento del certificato di abilità/agibilità avrebbe dovuto comportare la perfetta
eliminazione dei segni di infiltrazione sulle murature anche dei locali realizzati a piano
interrato;
– l’ottenimento del certificato di abitabilità/agibilità, previo il ripristino delle superfici
risultate ammalorate in tutti gli ambienti interni del compendio immobiliare, avrebbe potuto
consentire il superamento delle detrazioni operate con il certificato di collaudo;
– l’importo stimato per il ripristino delle superfici ammalorate avrebbe potuto essere
percentualmente ripartito fra l’ATI concessionaria (in gran parte, per la cattiva esecuzione
delle opere appaltate) e la Regione (in minima parte, per la mancata manutenzione dopo
l’intervenuta approvazione del certificato di collaudo);
– analoga ripartizione (con percentuali diversificate) avrebbe potuto essere operata per gli
interventi di manutenzione degli ambienti esterni;
– non risultava, a quella data, possibile prevedere l’effettiva entità degli interventi occorrenti
per il perfetto funzionamento degli impianti realizzati, in quanto gli stessi non erano mai
stati messi in esercizio; l’importo stimato per detti interventi doveva essere considerato solo
quale massimo spendibile e avrebbe dovuto essere ridotto opportunamente, qualora gli
interventi sui singoli impianti fossero risultati necessari per l’accertata inadempienza
contrattuale dell’ATI concessionaria;
– occorreva verificare puntualmente gli arredi e le attrezzature fornite, rispetto alle previsioni
contrattuali.
L’attenta disamina della relazione di cui trattasi consentì di affermare che le conclusioni ivi
riassunte risultavano, in gran parte, sostanzialmente conformi alle prescrizioni contenute nel
certificato di collaudo tecnico-amministrativo e fatte proprie dall’Amministrazione regionale con
l’approvazione del medesimo atto intervenuta con il predetto provvedimento del Dirigente del
settore LL. PP. n.727/’00.
Va, peraltro, rilevato che tale relazione, in considerazione della relativa finalità di valutare la
possibilità di perseguire un qualche accordo bonario con l’ATI concessionaria, divergeva dalle
prescrizioni di collaudo solo per l’ipotesi per la quale, ove si fosse definita la richiesta transazione, i
lavori di ripristino da effettuare sulle opere ammalorate fossero affidati direttamente all’ATI e le
relative spese fossero percentualmente imputate alle due parti, anche a causa della mancata
manutenzione delle stesse dopo l’intervenuta approvazione del certificato di collaudo.
In proposito, nel ribadire che il citato provvedimento n.727/2000 determinò le detrazioni ivi
previste per la cattiva esecuzione di alcune opere e dispose la prestazione di apposita polizza
fidejussoria a cura ed a carico dell’ATI appaltatrice, a garanzia delle opere di ripristino a farsi anche
al piano interrato, risultato non collaudabile, il Settore LL.PP., fermo restando l’onere della predetta
ATI a definire le procedure amministrative contrattualmente poste in capo alla stessa, concordò con
l’ipotesi transattiva che le opere di ripristino potessero essere direttamente affidate alla predetta
ATI, alle condizioni previste nella succitata relazione.
Siffatta ipotesi transattiva, peraltro, avrebbe dovuto essere preventivamente definita anche a
cura del competente Settore Legale e Contenzioso, a tutela degli interessi regionali che erano
investiti dagli aspetti giuridici connessi con la transazione.
Di fatto, ove si fosse addivenuti ad una transazione, i conseguenti adempimenti occorrenti
per la definizione dei rapporti della concessione con la predetta ATI avrebbero dovuto essere posti
tutti in capo alla stessa, come proposto con la relazione del 14.11.2003.
In caso contrario, avrebbe dovuto essere comunque riassunta e definita la lite giudiziale
attivata dal Settore Legale e Contenzioso per il recupero delle somme risultanti a debito dell’ATI
concessionaria e per la riscossione della polizza fidejussoria richiesta a garanzia dei ripristini a farsi,
ferma restando la responsabilità della stessa nell’acquisizione delle certificazioni ed autorizzazioni
preordinate alla consegna ed alla gestione del compendio immobiliare in parola.
Rimaneva, comunque, ferma la disponibilità del Settore LL. PP. a collaborare, tanto perchè
si concretizzasse una qualche ipotesi transattiva tanto per l’eventuale necessaria definizione della
lite giudiziaria, mediante lo svolgimento di adempimenti, ove richiesti, che competessero ad esso.
Dal punto di vista processuale, giova precisare che l’ATI concessionaria impugnò il decreto
ingiuntivo dianzi citato, emesso in favore della Regione, dando luogo ad un nuovo contenzioso (n.
1617/2000/C), nel quale la difesa regionale venne del pari affidata all’Avv. Mario Spinelli.
Con nota in data 12.10.2005, nel comunicare che il G.I presso il Tribunale di Bari aveva
rigettato l’avversa richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del D. I. (nel frattempo
opposto dalla Italscavi SpA), il suddetto difensore regionale, non avendo avuto più notizie circa le
trattative del bonario componimento, aveva ritenuto di non più soprassedere dall’intraprendere tutte
le iniziative atte al recupero del credito.
Il Servizio LL.PP. con nota in data 31.01.2006 indirizzata al Settore Legale e Contenzioso,
espresse parere favorevole ad intraprendere tali ultime iniziative.
Con nota n. 20/9159/p in data 18.07.2006 diretta al Settore Legale e Contenzioso, il Settore
Demanio e Patrimonio, tra l’altro, nel comunicare l’avvio della fase conclusiva dell’iter
amministrativo preordinato all’acquisizione del terreno, evidenziò la persistenza delle innanzi
illustrate questioni connesse con la realizzazione del fabbricato, per la cui risoluzione ribadì il
suggerimento dell’accordo transattivo con l’ATI concessionaria.
Con nota in data 16.01.2007, lo Studio Legale Spinelli fece presente che il G. I. presso il
Tribunale di Bari aveva riunito il giudizio n. 6878/04 R. G. (avente ad oggetto la domanda della
Regione Puglia di pagamento della somma di € 1.608.693,80 – cont. n. 4029/2000/C) a quello n.
4093/01 R. G.(avente ad oggetto opposizione a D.I. proposta ITALSCAVI – cont. n. 1617/2000/C)
ed aveva disposto CTU a mezzo dell’Ing. Pasquale Di Lalla, di talchè richiese che l’Ente Regione
venisse assistito da un proprio consulente tecnico di parte.
Con nota n. 5527 in data 24.05.2007 venne incaricato quale C. T. P. l’Ing. Michele Stocola,
in servizio presso l’Ufficio del Genio Civile di Foggia.
In riferimento al predetto incarico l’Ing. Michele Stocola, con nota n. 9993 in data
29.06.2007, comunicò che il giorno 28/05/2007 era stata effettuata la 1^ visita sopralluogo al Centro
Pilota per il Turismo in Puglia in località Baia dei Campi di Vieste, convocata dal CTU Ing.
Pasqualino di Lalla e richiese la necessaria documentazione tecnico-amministrativa relativa alla
concessione ed ai lavori in argomento, anche in virtù del secondo incontro fissato per il 05.07.2007.
Con successiva nota n. 12071 in data 20.07.2007 e n. 12839 del 06.08.2007 di pari oggetto e
contenuto lo stesso Ing. Stocola chiese ulteriore documentazione per la 3^ riunione del 20.09.2007.
L’Assessorato ai LL.PP., con note n. 6862 in data 02.07.2007 e n. 9123 in data 06.09.2007
trasmise all’Ing. Michele Stocola l’apposita documentazione per il relativo esame.
Con nota in data 18.02.2008 l’Avv. Spinelli comunicò che il CTU aveva fissato il prosieguo
delle operazioni peritali per il 22.02.2008 presso il Centro Pilota di Vieste e ribadì la necessità di
acquisire indicazioni per indirizzare la propria attività al recupero dei crediti o all’ipotesi transattiva,
atteso che, a suo parere, il contenzioso si inseriva in un più ampio contesto che atteneva soprattutto
alle strategiche decisioni dell’Amministrazione regionale in ordine alla destinazione e/o alle
modalità di utilizzazione del Centro pilota di Vieste.
In data 09.05.2008 con nota n. 20/4472/p il Settore Demanio portò a conoscenza della
Società ITALSCAVI che in data 24.01.2008, con apposito atto notarile, erano stati acquisiti alla
proprietà regionale il terreno di sedime e tutte le aree pertinenziali del compendio immobiliare del
Centro pilota di Vieste, specificando che, a seguito di tale acquisizione, la stessa società poteva
completare l’iter amministrativo preordinato all’acquisizione dell’agibilità del compendio stesso, la
cui assenza inibiva la possibilità di attuarne la gestione e richiedendone, nel contempo, la consegna
delle chiavi di accesso.
Con nota del 15.05.2008, la società Italscavi rimarcò che, data la pendenza di controversia
dinanzi al Tribunale di Bari, solo all’esito si sarebbero potuti determinare gli obblighi ed i diritti
reciproci esistenti tra le parti, confermando altresì la propria disponibilità a consegnare alla Regione
proprietaria le chiavi di accesso.
Con nota in data 31.10.2008 l’Avv. Spinelli, nel comunicare il rinvio dell’udienza dal
12.10.2008 al 01.12.2008, chiese la partecipazione non solo dell’Ing. Stocola ma anche di un
rappresentante della Regione legittimato a condurre l’eventuale trattativa (o a rifiutarla) .
L’Avvocatura regionale, con nota prot. 11/L/ 26758 in data 13.11.2008 diretta all’Ass.to LL.
PP. ed al Servizio Demanio e Patrimonio ribadì quanto riferito dall’Avv. Spinelli, comunicando che
alla predetta udienza la Regione avrebbe dovuto essere rappresentata da un dirigente
dell’Amministrazione per esprimere la volontà dell’Ente, per cui richiese apposita riunione
preliminare.
La riunione ebbe luogo in data 25.11.2008; nel corso della stessa emerse la necessità che la
Regione Puglia fornisse all’Avv. Spinelli indicazioni sul comportamento da adottare all’udienza del
01.12.2008 fissata dal Giudice per espletare un tentativo di conciliazione con la presenza delle parti.
Durante la riunione emerse, altresì, la necessità di verificare le sorti del finanziamento
dell’opera in questione gravanti sul Fondo di Investimenti FIO- 1984 per un importo di £ 38,186
miliardi per la realizzazione dei due centri pilota, nonchè l’accertamento della persistenza di uno
specifico vincolo di destinazione incidente sull’utilizzo del compendio realizzato; per tali verifiche
si propose la sottoposizione della questione al Capo di Gabinetto ed all’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura regionale.
Rinviata la suddetta udienza, con nota in data 22.05.2009 il difensore regionale Avv. Mario
Spinelli invitò il Servizio LL. PP. ed il Servizio Demanio e Patrimonio a predisporre apposita
relazione peritale di controdeduzione alla CTU redatta dall’Ing. Di Lalla, consulente d’Ufficio,
nonchè ribadì la richiesta di un rappresentante della Regione legittimamente autorizzato a
presenziare all’udienza del 30.06. 2009 e ad assumere la conduzione di una eventuale trattativa,
ovvero a rifiutarne l’esperimento.
In relazione alla suindicata richiesta, l’Assessore ai LL.PP. con nota n. 21769 in data
11.06.2009 invitò gli Assessori alla Trasperanza e Cittadinanza Attive ed al Turismo, attese le
rispettive competenze ascritte in materia di demanio e patrimonio e di turismo, a rappresentare la
stessa Regione nella conduzione o nel rifiuto delle trattative richieste dal difensore regionale.
Con propria nota priva di data inviata all’Avvocato Spinelli, all’Assessorato ai LL. PP. ed
all’Avvocatura regionale, l’Ing. Stocola, in qualità di C.T.P., trasmise le controdeduzioni alla
perizia del C.T.U. Ing. Di Lalla in previsione dell’udienza del 30.06.2009.
Con fax del 18.06.2009 il Servizio Demanio e Patrimonio, in ordine alla richiesta della
relazione peritale da parte della Avvocatura regionale, ribadì che la propria attività istituzionale da
espletare era relativa alla mera acquisizione del compendio, superate tutte le questioni emerse
durante la fase di appalto seguito dal Servizio LL.PP.; rappresentò, inoltre, la disponibilità ad
acquisire alla consistenza patrimoniale regionale il compendio in questione al termine del
contenzioso, con destinazione d’uso conforme a quella proposta dal Servizio Turismo.
In data 29.10.2009 l’Avvocato Spinelli comunicò, tra l’altro, di aver insistito per il rinvio
della causa, onde consentire all’Ing. Michele Stocola di integrare la propria relazione peritale con
più ampie ed esaustive argomentazioni necessarie a confutare la tesi del CTU ing. Di Lalla.
L’Ing. Michele Stocola, peraltro, rassegnò le proprie dimissioni, comunicando di aver
trasmesso le proprie controdeduzioni all’avv. Spinelli in data 18.06.2009 e successiva integrazione
in data 23.06.2009.
Con nota n. 60660 in data 13.11.2009 il Servizio LL.PP. incaricò il Dirigente del Servizio
Personale a volersi attivare per l’individuazione di professionista esterno in sostituzione del
dimissionario Ing. Stocola.
Con nota n. 71582 in data 21.12.2009 venne individuato nella persona dell’Ing. Tommaso
COLABUFO di Palo del Colle il nuovo C.T.P. invitando l’Avvocatura regionale ad adottare
specifico provvedimento di nomina.
Con nota prot. n. 19249 in data 02.03.2010 diretta al Direttore dell’Area Organizzazione e
Riforma dell’Amm.ne Prof. Pasquale CHIECO, preso atto della indisponibilità rappresentata
dell’Ing. Tommaso Colabufo di assumere l’incarico di CTP, il Servizio LL. PP. individuò quale
nuovo CTP, l’Ing. Nicola LADISA di Modugno, già ricompreso nell’apposito elenco redatto dal
richiesto Ordine degli Ingegneri di Bari.
Con nota A00_106 08/06/2010 – 17191 il Servizio Personale e Organizzazione comunicò
che con determina n. 1070 in data 13.05.2010 aveva formalmente conferito l’incarico di CTP nei
contenziosi n. 1617/2000 e n. 4029/2000/c all’Ing. Nicola Ladisa di Modugno.
Con e_mail in data 09.08.2010, l’Ing. Nicola Ladisa, in relazione all’incarico conferitogli
quale consulente tecnico di parte nei contenziosi indicati, prima di procedere alla stesura della
perizia di controdeduzione alla CTU dell’Ing. Di Lalla, comunicò la necessità di un incontro con i
responsabili tecnici e legali regionali, al fine di valutare l’attuale situazione del contenzioso ed
anche al fine di verificare la persistenza degli obbiettivi che ne giustificarono l’intervento, ovvero
l’attuale sussistenza di ulteriori finalità pubbliche che possano essere eventualmente soddisfatte
con il medesimo intervento.
Nel condividere tale richiesta, l’incontro richiesto si è svolto presso la sede del Servizio
LL. PP. il giorno 21/09/2010.
Nel corso della suddetta riunione, della quale si allega il relativo verbale, i partecipanti
hanno aderito alle ipotesi di azione prospettate dall’Avv. Spinelli e dall’Ing. Francesco Bitetto,
Dirigente del Servizio LL. PP., di seguito prospettate:
– attivazione della procedura della formale consegna del manufatto alla Regione Puglia, previo
invito all’impresa Italscavi;
– in caso di adesione all’invito, formale accertamento dell’attuale stato di abbandono e degrado del
cespite e formale rifiuto all’accettazione del bene, o accettazione con riserva;
– avvio di nuova azione giudiziaria in danno dell’impresa Italscavi, al fine di formulare la domanda
di ristoro dei danni subiti dalla Regione;
– possibilità di avviare trattative con la suddetta impresa, per una soluzione transattiva dell’intera
res controversa, anche in relazione alle finalità nel frattempo definite dalla Giunta regionale;
– necessità che, al momento del formale accertamento dello stato dell’immobile, l’amministrazione
regionale abbia già deciso in ordine alle finalità da perseguirsi con il manufatto, ossia se destinarlo
alla finalità iniziale o ad altra differente, ciò presupponendo l’interessamento dell’organo politico,
necessario anche ai fini dell’eventuale attivazione della nuova causa.
Da ultimo, con le conclusioni della relazione di controdeduzione alla CTU, nel frattempo
redatta e depositata presso il giudice adito, l’Ing. Nicola Ladisa ha evidenziato che, dall’esame della
documentazione e dai sopralluoghi effettuati, può determinarsi un credito della Regione Puglia nei
confronti della Concessionaria pari a £ 15.496.474.910 (€ 8.003.261,38), importo che, a suo
giudizio, costituisce un valore minimo da aggiornare, tenendo conto dei costi che si andrebbero a
sostenere all’atto dell’esecuzione dei lavori necessari a rendere usufruibile l’intero complesso.
Premesso tutto quanto innanzi, la Giunta Regionale si è riservata di decidere le modalità di
definizione della vicenda relativa al Centro Pilota di Vieste, sia in relazione alle finalità d’uso da
perseguirsi con l’acquisizione del manufatto, sia ai fini dell’avvio di una nuova azione nei confronti
dell’ATI Concessionaria rappresentata dall’Impresa Italscavi SpA per la richiesta di risarcimento
dei danni subiti dalla Regione, e ha adottato l’atto di indirizzo politico-amministrativo concernente
la definizione della vicenda relativa al Centro Pilota di Vieste, sia in relazione alle finalità d’uso da
perseguirsi con l’acquisizione del manufatto, sia ai fini dell’avvio di una nuova azione nei confronti
dell’ATI Concessionaria finalizzata alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla Regione,
disponendo che:
1) venisse attivata dai Servizi competenti, di concerto, la procedura della consegna del manufatto
alla Regione Puglia, previo apposito formale invito all’ATI Concessionaria rappresentata
dall’impresa Italscavi s.p.a.;
2) in caso di adesione all’invito, gli stessi Servizi avrebbero proceduto al formale accertamento in
contraddittorio dell’attuale stato di abbandono e di degrado del cespite ed alla relativa formale
accettazione con riserva;
3) anche in caso di mancata adesione all’invito, venisse avviata nuova azione giudiziaria in danno
dell’ATI Concessionaria, al fine di formulare la domanda di ristoro dei danni subiti dalla Regione,
alla luce di quanto prospettato dal CTP Ing. Nicola Ladisa nella relazione di controdeduzioni alla
CTU, conferendo allo scopo il relativo mandato all’Avv. Mario Spinelli di Bari in collaborazione
con l’Avvocatura regionale;
4) venissero avviate trattative con la suddetta Concessionaria, per una soluzione transattiva
dell’intera res controversa, anche in relazione alle finalità d’uso del manufatto definite dalla Giunta
regionale;
Nelle more della definizione del complesso contenzioso in atto e a venire, la Giunta Regionale con
la medesima delibera ha deciso:
– di determinare che il manufatto, a conferma della originaria destinazione d’uso, venga destinato a
Centro Pilota per lo sviluppo integrato del turismo in Puglia;
– di autorizzare, allo scopo di cui al precedente disposto sub 3), l’Avvocatura regionale, con la
collaborazione dell’avv. Mario Spinelli, ad agire giudizialmente nei confronti dell’ATI
concessionaria per il ristoro dei danni subiti dalla Regione e per il conseguente avvio delle trattative
finalizzate alla soluzione transattiva dell’intera vertenza;
– di riservarsi di modificare e/o di integrare l’atto di indirizzo con differenti e/o ulteriori decisioni,
ove successivamente ritenute opportune e/o indispensabili;
– di incaricare il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, il Dirigente del Servizio Demanio e
Patrimonio, il Dirigente del Servizio Turismo e l’Avvocatura regionale, per quanto di rispettiva
competenza, all’attuazione dell’atto di indirizzo.
TUTTO CIO’ PREMESSO, si aggiunge che in data 26 luglio u.s. è stato stilato il verbale di
consegna del Centro Pilota di Vieste alla Regione Puglia da parte dell’Italscavi Costruzioni,
restando impregiudicati da parte della Regione tutti gli aspetti di contenzioso pendenti e a venire.
Stante la suddescritta situazione e il complesso contenzioso ancora in essere, la Regione Puglia
ha ritenuto di mettere in sicurezza l’immobile e garantirne la custodia, ma non sussistono
all’attuale stato delle cose le condizioni giuridiche di premessa per verificare se sarà il caso di
mantenere o meno l’originaria destinazione d’uso del Centro Pilota di Vieste o di modificarla.
Si conviene però sull’opportunità, appena la situazione del contenzioso lo permetterà senza
pregiudizio dell’esito del medesimo, di aprire un largo confronto pubblico con le Amministrazioni
e con le forze sociali della Capitanata per discutere del destino della struttura e della sua
finalizzazione alle esigenze di sviluppo turistico, economico e sociale del territorio interessato e
della regione tutta.