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Un processo di manna nel 1717 a Ischitella.

7) Che finite di raccogliere le manne ognuno debba rilevare la quantità fatta e debba dichiarare a chi l’abbia venduta ,acciòche confrontatosi il Rivelo possa conoscersi la quantità della manna e trovandosi disparità si possa costringere ,e contro di lui procedere alle pene suddette, e questo anche in conformità dei regi banni e iuxta folitu.
8) Che tutti li compratori delle manne debbano anco debbano rilevare l’Espeditioni dell’Arrendatore per gli luoghi dove vorranno trasportarla ,così’ per infra come per extra con spedirsi ordine e banno a beneficio d’esso Arrendatore e dei suoi Sostituti, che tutti gli padroni di barche ,navi e vascelli e altri legni marittimi non possano in conto veruno caricare, n’è far caricare o imbarcare manne da qualsiasi persona di qualsiasi stato a condizione che sia senza le dette debite espedizioni e del pagamento del detto deritto del carlino a libra ,n’è possano partire dalle Marine e Porti con dette manne ,senza espressa licenza ; e bollettino di detto Arrendatore, e suoi sostituti ,perché a rispetto di quelle infrazioni che si faranno per terra ,non possano i Carrettieri, i Galessieri, Mulattieri e oltre qualsivogliano persona in qualsiasi modo tradurre, caricare e portare da una terra ad un’altra e da un luogo a un altro detta manna ,senza il Bollettino dell’Arrendatore suddetto, acciochè il medesimo non resti fraudato del diritto che gli spetta e questi e questo non solo sotto le istesse pene, e della perdita della manna ,ma anche la perdita della barche, navi e vascelli ed altri qualsivoglia legni marittimi, e delli cavalli e muli e altri qualsivoglia sorti d’animali, carrette, carri, galesse ,lettiche ed altro,e questo si intenda tutto intercettato a beneficio del detto arrendatore anco in conformità dei regi banni e prout de iure.

Giuseppe Laganella