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Carpino/ Riequilibrio di genere nella composizione della Giunta Comunale arriva la diffida. Riceviamo e pubblichiamo

Prot. n° 46/CPR/2017 Bari, 5 luglio 2017

Preg.mo Dott. Rocco Di Brina Sindaco di
Carpino

Spett.le Consiglio Comunale di Carpino
info@pec.comunecarpino.it

e p.c.

Sua Eccellenza Dott.ssa Maria Tirone
Prefetto di Foggia

P.E.C.: protocollo.preffg@pec.interno.it

Oggetto: diffida riequilibrio di genere nella composizione della Giunta Comunale
ai sensi della Legge 56/2014.

La Sottoscritta Dott.ssa Serenella Molendini, nella sua qualità di Consigliera di Parità della Regione Puglia, con la presente comunica quanto segue.

Premessa

− il Sindaco del Comune di Carpino, Rocco Di Brina, in data 27.06.2017, procedeva, con il decreto sindacale n°02, alla nomina della Giunta comunale, assegnando le deleghe assessorili e di vicesindaco in favore di quattro uomini (compreso il Sindaco) ed una sola donna (vicesindaca);

− Il citato decreto sindacale, avendo disposto la creazione di una Giunta comunale composta da quattro uomini (sindaco e tre assessori) ed una sola donna, si pone in aperto contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione (quest’ultimo integrato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1), con l’art. 6, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), con l’art.1 comma 137 della legge n. 56/2014 (legge Delrio);

− Difatti, l’art. 51, comma 1 della Costituzione stabilisce che “tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che, pur non consentendo di intervenire sulla libertà di voto (Corte Costituzionale 14 gennaio 2010, n. 4), essa pone un vincolo giuridico al potere di nomina di organi collegiali, che deve uniformarsi alla Via P. Gobetti, 26 – 70126 Bari Tel. 080 5406451 – Fax 080 5406420 E-mail: consigliereparita@regione.puglia.it Sito: www.consparitapuglia.it necessità di garantire la rappresentanza di genere come riflesso applicativo del principio costituzionale di pari opportunità (TAR Palermo Sez. I 15 dicembre 2010, n. 14310);

− Parimenti, l’art. 6, comma 3 del D.lgs n. 267/2000 impone, con previsione dall’indubbio carattere cogente, che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare
condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per − promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune e della Provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti;

− L’art. 1 comma 137, della legge n. 56/2014 (legge Del Rio) dispone che nella Giunta dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, “nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura inferiore al 40 per cento con arrotondamento aritmetico”. Peraltro, il Ministero dell’interno, con circolare del 24 aprile 2014 del Dipartimento affari interni e territoriali, ha chiarito che occorre lo svolgimento da parte del sindaco di una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo
svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi. Laddove non sia possibile, occorre un’adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità.

− La necessità del rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità nella composizione della Giunta locale è stata, inoltre, affermata dalla giurisprudenza amministrativa, grazie anche all’azione giudiziaria condotta dall’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità di cui sono Consigliera di parità effettiva a partire dal 2008 (tra le più recenti, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 18 dicembre 2008, n. 2913; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 ottobre 2009, n. 2443; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 25 luglio 2011, n. 6673; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 7 aprile 2011, n. 1985; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 11 gennaio 2012, n. 79; Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502; T.A.R. Puglia sez. Prima 23 novembre 2011 ). E più recentemente, dalla sentenza del TAR della Calabria n°1 del 9 gennaio 2015, sez. II, che, accogliendo il ricorso della Consigliera Regionale di Parità della Calabria ed altri, ha annullato il decreto sindacale di nomina dell’assessore e la delibera consiliare del Comune di Montalto, ritenendo fondate le censure ex adverso sollevate di violazione dell’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dell’art. 51 della Costituzione, degli artt. 6 e 46 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere: secondo il tribunale infatti avrebbe dovuto essere assicurata nella composizione della giunta comunale la presenza di almeno due assessori di genere femminile. Successivamente, dopo il ricorso in Appello, il Comune di Montalto ha presentato ricorso al Consiglio di Stato. La Sentenza del Consiglio di Stato, sezione Quinta, n°406 emessa in data del 27.10.2015 e depositata in data 03.02.2016 ha confermato il carattere inderogabile della percentuale di presenza del genere meno rappresentato nelle Giunte Comunali prevista dalla Legge 56/2014 c.d. Delrio, costituendone un ineludibile parametro di legittimità delle
nomine.

− La sentenza, infatti, è esaustiva e si riporta quasi integralmente: “chiarito il substrato normativo (ed interpretativo della controversia), le conclusioni raggiunte dai primi giudici, secondo cui non è stata fornita effettiva prova dell’adeguata istruttoria svolta per reperire per la nomina di assessore femminile idonee personalità nell’ambito territoriale di riferimento, meritano condivisione. E’ sufficiente sottolineare che le ricorrenti affermazioni svolte dall’appellante circa la affannosa, ma vana, ricerca di personalità femminili cui affidare le delicate funzioni assessorili non hanno trovato anche nel giudizio di appello alcun adeguato riscontro documentale, tale non potendo essere considerata la produzione di due soli atti scritti di rinuncia all’incarico proposto, in mancanza di qualsivoglia elemento probatorio, anche solo indiziario, sull’effettiva ampiezza (e sulle relative modalità) di tale ricerca. Anche a voler prescindere dal fatto che la sola popolazione residente del Comune di Montalto Uffugo è di circa 19.000 abitanti …………., non è stato fornito alcun elemento probatorio a supporto dalla circostanza che le uniche personalità femminili che avrebbero potuto ricoprire la carica assessorile fossero solo quelle che, interpellate, hanno rinunciato. Né, d’altra parte, la natura fiduciaria della carica assessorile può giustificare la limitazione di un eventuale interpello (di cui in ogni caso non vi è alcuna prova) alle sole persone appartenenti allo stesso partito o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il sindaco, soprattutto in realtà locali non particolarmente estese, come quella di cui ci si occupa, ciò tanto più in considerazione del principio alla cui attuazione è finalizzata la norma in questione. Deve quindi ritenersi che
non risulti provata quella situazione di obiettiva ed assoluta impossibilità di rispettare la percentuale di genere femminile nella composizione della giunta comunale fissata dal legislatore. L’appello deve essere pertanto respinto.”

− Se, infatti, il giusto contemperamento dei due principi normativi che vengono in gioco (garantire la parità tra i sessi e nello stesso tempo garantire il continuato, ordinato e corretto svolgimento delle stesse funzioni politico–amministrativo) può ragionevolmente rintracciarsi nell’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge, tale impossibilità deve essere adeguatamente provata e pertanto si risolve nella necessità di un’accurata e approfondita istruttoria ed in un’adeguata e puntuale motivazione del provvedimento sindacale che ha determinato il non rispetto della quella percentuale di rappresentanza prevista dalla
Legge 56/2014. E tutto ciò non è assolutamente rintracciabile nel Decreto Sindacale di nomina della Giunta di Carpino. Alla luce di tali osservazioni, considerato che con il Decreto Sindacale n°02 di nomina della Giunta di Carpino si mette in atto una violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione (quest’ultimo integrato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1), dell’art. 6, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. comma 137 della legge n. 56/2014 (legge Delrio), con la presente si invita a procedere, entro 15 giorni, ciascuno per le proprie competenze, all’annullamento dei decreti sindacali e della deliberazione del Consiglio Comunale del 27 giugno 2017, al fine di ripristinare le dovute condizioni di garanzia.

Nella certezza di un positivo riscontro, si porgono Distinti Saluti.

La consigliera di Parità
Serenella Molendini