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Lo statuto dell’Università d’Ischitella nel 1593 (24° parte).

Per le quali cose alla corte così asservite per le predette parti e valente per qualsivoglia della stessa per la ragione della nuova convenzione e capitolazione e perla concordia della predetta per gli adempimenti che si faccia e realmente si comando ad effetto per la quantità delle ragioni degli accettanti ect e altre questioni e ragioni abilitate nelle cause per e queste menti e a queste degne e giustamente per monete e per i giudici come della presente cedenti in primis le parti stesse e per qualsiasi delle stesse lette e per le cause stesse predette per il sig.ill.mo Joes Francesco Turbolo barone come sopra e da allora riservato il il regio assenso e beneplacito sopra di cui niente osti e imposto per ordine nella forma sopra della presente missiva e e nient’altro n’è in alcun modo di ciò che è assenso e beneplacito di detto ill.mo barone non osti e possa inpedire sopora le stesse alle cui stesse parti per la parte infrascritta nei due mesi dopo i giorni spettanti al predetto giorno con condizioni n’è dolo e ordine vi ordini per le vie permesse e contrattate sotto questo predetto e per questa magnifica università e perquelli presenti nella infrascritta transazione ,nuova convenzione pattuita e per la concordia dei predetti si osservi come infrascritta come sopra.

Giuseppe Laganella