Il numero di telefono è personale è non può essere diffuso sui social, senza il permesso del titolare. Se si pubblica su Facebook la foto di un amico che non gradisce, si tagga qualcuno che non lo ha chiesto o si inserisce in un gruppo What- sApp un conoscente senza chiedergli il permesso si va incontro a veri e propri illeciti penali punibili con la reclusione fino a 24 mesi per la diffusione dei propri dati personali. Contrariamente infatti a quello che si può pensare, in un’era in cui tutto sembra dover essere per forza pubblico, ci sono persone riservate a cui non interessa apparire o divulgare i propri dati a chiunque. Del resto è noto che il diritto tutela privacy, per cui meglio chiedere prima di diffondere informazioni e dati altrui.
Commette il reato di pornografia minorile chi induce con minacce la fidanzata minorenne a fare selfie erotici per poi inviarli ad un amico su Facebook. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che stringe le maglie sul cosiddetto sexting, condannando il responsabile a tre anni di reclusione e al pagamento di 18mila euro di multa. La decisione prende le mossa dal caso di un ragazzo, minorenne all’epoca dei fatti, che aveva chiesto con insistenza alla fidanzata quattordicenne di scattare fotografie che la ritraevano per poi inviarle sul cellulare intestato alla madre. La ragazza aveva trasmesso venti- quattro scatti autoprodotti (selfie). Dal processo era inoltre emerso che il giovane avrebbe avuto spesso atteggiamenti violenti e che quindi la ex fidanzata avrebbe ceduto al sexting soltanto dietro ricatto.