Menu Chiudi

Farmaci: quelli urgenti anche senza obbligo di ricetta

Cambiano le regole per l’acquisto urgente di medicinali. La nuova normativa dettata dal decreto ministeriale 31 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta 86 dell’11 aprile. Il cliente è comunque tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione delle responsabilità circa la veridicità del trattamento.

 

Da oggi sarà possibile ritirare una medicina anche senza disporre di ricetta medica. È quanto stabilito dal decreto ministeriale 31 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta 86 dell’11 aprile, che cambia le regole per l’acquisto urgente dei farmaci. Il farmacista può consegnare il medicinale al paziente a patto che siano soddisfatte alcune condizioni, quali la presenza in farmacia di ricette mediche riferite al paziente con l’indicazione del farmaco richiesto; la presentazione di una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni; la conoscenza da parte del farmacista dello stato di salute del paziente; l’esibizione di un documento rilasciato dall’autorità sanitaria, o firmato dal medico curante, in cui si certifichi che il cliente soffra effettivamente della patologia per la quale il farmaco viene rilasciato.

E’ comunque vietata, in ogni caso, la consegna senza ricetta di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il dm prevede anche delle novità per i trattamenti terapeutici. I malati cronici che abbiano bisogno di proseguire urgentemente la cura senza interrompere il trattamento – per esempio, una terapia antibiotica – possono ritirare il farmaco purché sia presente in farmacia una prescrizione medica rilasciata in una data tale da far presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il farmaco, oppure l’esibizione di una confezione inutilizzabile o danneggiata. Nel caso in cui il paziente sia stato appena dimesso dall’ospedale, è ammessa la consegna dei medicinali, anche iniettabili, previa presentazione di una documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno dell’acquisto, o nei due giorni immediatamente precedenti, e in cui sia raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto.

Il cliente è comunque tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione delle responsabilità circa la veridicità del trattamento. In ogni caso, all’atto del rilascio dei farmaci richiesti, il farmacista è obbligato consegnare la confezione con il più basso numero di unità del farmaco, ad eccezione degli antibiotici iniettabili monodose, da rilasciare in quantità tale da assicurare la continuità del trattamento.