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Cambia la cartella esattoriale

D’ora in poi, «a pena di nullità», deve essere riportato il nome del funzionario responsabile dell’iscrizione al ruolo e quello dell’incaricato dell’emissione e della notifica della cartella. 

 

Arriva una novità rilevante sulle cartelle esattoriali: non ci saranno più cartelle esattoriali prive dell’indicazione del responsabile del procedimento. Ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione di Equitalia spa a decorrere per l’appunto dal primo giugno 2008 si applica infatti l’articolo 36 del decreto legge 248/2007, poi convertito con modificazioni dalla legge 31/2008, il quale stabilisce che le cartelle di pagamento di ogni genere devono contenere, «a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella». La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di questa data, sottolinea la norma, «non è causa di nullità delle stesse». L’Agenzia delle entrate ha pertanto provveduto ad elaborare un nuovo modello di cartella esattoriale, approvando il provvedimento del 22 aprile scorso che riporta sia il nome del funzionario responsabile dell’iscrizione al ruolo sia di quello incaricato dell’emissione e della notifica della cartella. Tali informazioni sono individuabili nella sezione della cartella esattoriale titolata «dettaglio degli addebiti». Il nuovo modello esattoriale vede inoltre confermata l’attribuzione all’agente della riscossione della facoltà di concedere la rateazione dei pagamenti in caso di difficoltà economiche del contribuente, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Tuttavia si circoscrive l’ambito applicativo della dilazione alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali. Inoltre, le stesse regole possono essere applicate anche alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo la diversa intenzione dell’ente creditore, che deve comunicarla all’agente della riscossione competente. L’Unione nazionale consumatori ricorda che l’intervento normativo si è reso necessario a seguito dell’emanazione dell’ordinanza n. 377/2007 della Corte costituzionale la quale aveva stabilito l’illegittimità delle cartelle esattoriali che non riportavano il nome del responsabile del procedimento, come aveva disposto l’art. 7 dello statuto del contribuente (legge n. 212/2000).
E’ bene ricordare che la cartella esattoriale è un documento emesso da un «concessionario» per la riscossione obbligatoria di un tributo, tassa, imposta o sanzione, a seguito di un’inosservanza del debitore rilevata da un controllo od accertamento dell’amministrazione finanziaria oppure a seguito della sentenza di una commissione provinciale tributaria. Non bisogna prendere con leggerezza l’aver ricevuto una cartella esattoriale: essa è infatti un documento che dà la possibilità all’agente della riscossione, in caso di mancato pagamento, di agire in modi che la legge ha via via reso più potenti ed incisivi, e di rifarsi sui beni del debitore con provvedimenti come il fermo amministrativo, l’ipoteca della casa od addirittura il pignoramento della stessa con successiva vendita coatta. Se si è debitori di un importo da lungo tempo, alla somma vengono imputati interessi e sanzioni. Dal giorno della notifica si hanno 60 giorni per pagare altrimenti verranno ipotecati o pignorati i beni. La cartella infatti, è un ‘titolo esecutivò al pari di una cambiale impagata o di una sentenza divenuta definitiva. Di fronte ad una cartella non si deve soltanto pagare: si deve essere soprattutto consapevoli del significato e del valore del documento che ci è giunto. È quindi un diritto e dovere ‘capirè questo documento, verificare cosa ci viene richiesto, dotarsi degli strumenti per poter decidere il ‘cosa farè, compreso il contestare quando la pretesa è ingiusta, perchè magari si è già pagato o ci si trova di fronte a una richiesta illegittima.