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NOTIZIE UTILI/ Casa, il “bonus facciata” sarà realtà dal 2020. Caduta dalle scale: nessuna colpa del condominio se la macchia scivolosa era ben visibile. Un rapporto di coppia coniugale o para-coniugale non dà un «diritto all’amplesso».

Caduta dalle scale: nes­suna colpa del condo­minio se la macchia sci­volosa era ben visibile. L’ha deciso la Cassazione che ha confermato che se il pericolo è pre­vedibile ed evitabile utilizzando l’ordinaria diligenza, nulla è do­vuto.

L’accertamento dei microdanni alla salute causati da sinistri stra­dali deve avvenire con l’applica­zione rigorosa dei criteri insegnati dalla medicina legale, rifuggendo tanto dalle percezioni intuitive del medico-legale, quanto dalle mere dichiarazioni soggettive della vit­tima. L’ha deciso la Cassazione. E sul risarcimento del colpo di frusta gli Ermellini ribadiscono che il risarcimento non spetta quando è «impossibile» determinare resi­stenza di postumi permanenti per­ché la legge definisce «danno bio­logico» soltanto quello «suscettibi­le di accertamento medico legale».

Un rapporto di coppia coniugale o para-coniugale non dà un «diritto all’amplesso», né conseguente­mente il potere di esigere o im­porre una prestazione sessuale. A stabilirlo la Cassazione che, in mancanza di consenso, parla di violenza sessuale. Gli Ermellini rammentano come «l’elemento soggettivo del reato di violenza ses­suale è costituito dalla coscienza e volontà di compiere un atto inva­sivo e lesivo della libertà sessuale della persona non consenziente, restando irrilevante l’eventuale fi­ne ulteriore propostosi dal sogget­to agente. La mancanza del con­senso, inoltre, costituisce requisi­to esplicito della fattispecie e l’er­rore sul dissenso si sostanzia, per­tanto, in un errore inescusabile sulla legge penale».

Guidare prima dei diciotto anni si può purché accompagnati. La guida accompagnata è destinata ai ragazzi che hanno già compiuto diciassette anni di età e sono in possesso della patente Al o della patente Bl, senza provvedimenti di revoca o sospensione. Per poter guidare, con un accompagnatore, è necessario chiedere la preventiva autorizzazione all’ufficio provin­ciale del DTT (ex motorizzazione civile) competente per territorio, firmata anche da almeno un ge­nitore. Il DTT, a questo punto, ri­lascia all’interessato una ricevuta con la quale questi potrà iscriversi a uno degli appositi corsi prope­deutici, tenuti dalle autoscuole. So­lo terminato il corso, il DTT rilascerà l’autorizzazione definitiva alla guida accompagnata, valida fi­no al compimento del diciottesimo anno di età dell’interessato. Dai di­ciotto anni, si potrà chiedere il fo­glio rosa e sostenere l’esame per il conseguimento della patente di guida. Gli accompagnatori devono avere un’età non superiore a ses­santa anni, avere la patente di gui­da B o superiore da almeno dieci anni, non aver subito alcuna so­spensione della patente di guida negli ultimi cinque anni. Non si possono trasportare passeggeri, fatta eccezione per l’accompagna­tore e, se quest’ultimo manca men­tre il diciassettenne è alla guida, è prevista la sanzione amministra­tiva pari a 398 euro e il fermo dell’auto per tre mesi, oltre alla revoca dell’autorizzazione a gui­dare.

Deve essere riconosciuto il di­ritto ad un indennizzo per chiun­que abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sa­nitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della inte­grità psicofisica. Toccherà alla Corte Costituzionale però l’ultima parola. La tutela indennitaria, ini­zialmente riconosciuta solo nell’ambito delle vaccinazioni ob­bligatorie, è stata ampliata ricom­prendendovi le vaccinazioni impo­ste o sollecitate da interventi fi­nalizzati alla protezione della sa­lute pubblica. Per la Consulta la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determi­nate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione delle esigen­ze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo.

Il Bonus facciata, un credito fiscale del 90% per chi rifà il ma­quillage alla propria casa o al condominio, sia in centro storico che in periferia, sia nelle grandi città che nei piccoli comuni sarà realtà dal 2020. Servirà a rilanciare un settore, quello dell’edilizia, anche perché sono state prorogate le de­trazioni per la riqualificazione energetica, gli impianti di mi­cro-cogenerazione e le ristruttura­zioni edilizie, oltre a quelle per l’ac­quisto di mobili ed elettrodome­stici di classe energetica elevata a seguito di ristrutturazione della propria abitazione. Ancora incer­to, invece, il destino del cosiddetto «bonus verde», detrazione del 36% spettante per le spese sostenute per la sistemazione a verde di aree pri­vate e per la realizzazione di co­perture a verde e di giardini pen­sili.

 L’Iva sulle lezioni di scuola gui­da si pagherà a partire dal primo gennaio 2020. L’imposta del 22% venuta alla ribalta dopo la senten­za della Corte di Giustizia europea che non equiparava le lezioni di scuola guida alle lezioni di carat­tere scolastico e universitario, è comunque retroattiva.

Federconsumatori ha deciso di avviare un attento mo­nitoraggio delle pagine Facebook, al fine di denunciare e far rimuo­vere le pagine responsabili di dif­fondere falsità e ostilità. Per fare questo chiede ai cittadini, di se­gnalare ogni notizia sospetta. L’Associazione si occuperà di effettuare il «fast checking» e segna­lare le notizie false e costruite.

L’ipotesi, avanzata dall’ANCI, di inserire la TARI in bolletta non va proprio giù a Federconsumatori. L’Associazione sostiene che la bol­letta elettrica non debba essere ap­pesantita da costi impropri. È ne­cessario piuttosto programmare, secondo Federconsumatori, linee d’intervento mirate al recupero dell’evasione in questo campo.