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Manfredonia/ Comune sciolto per mafia. Per il Tar del Lazio il ricorso è inammissibile. La sentenza pronunciata lo scorso 29 gennaio

Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitiva­mente pronunciando sul ricor­so, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile”. Questa la sentenza pronun­ciata lo scorso 29 gennaio, nel­la camera di consiglio, in rifer­imento al ricorso presentato dall’ex sindaco del Comune di Manfredonia, Angelo Riccardi, e da una squadra di amminis­tratori, in riferimento allo sci­oglimento del consiglio comu­nale per infiltrazioni mafioso.

Nulla da fare, quindi, per Ric­cardi & Co. Nell’argomentare le loro ragioni – si legge nella sen­tenza – “i ricorrenti sostengo­no che gli atti gravati sono il­legittimi per omessa consider­azione delle attività amminis­trative poste in essere al fine di contrastare l’illegalità e il fenomeno mafioso.

Nel secon­do motivo lamentano la sostan­ziale inattendibilità delle con­clusioni raggiunte a seguito dell’istruttoria, sia perché sos­tenute da argomentazioni rite­nute prive della necessaria logicità e congruenza sia per l’as­serita presenza di errori e in­esattezze, con riferimento alle posizioni dei singoli amminis­tratori oggetto di accertamen­to e all’attività amministrati­va svolta dal Comune di Man­fredonia, nel periodo oggetto di indagine”.

Ancora, si legge, “al terzo motivo, i ricorrenti dedu­cono che proposta del Ministro dell’Interno (che recepisce la relazione prefettizia e la relazi­one della Commissione di accesso) non avrebbe valutato che, al momento della nomi­na della commissione straordi­naria, il Comune di Manfredo­nia era già amministrato (sem­pre in via straordinaria) da un commissario prefettizio – ai sensi dell’art. 141 Tuel.

Riten­gono, pertanto, la proposta car­ente sul piano motivazionale e lesiva del principio di proporzi­onalità, in quanto non avrebbe dovuto proporre lo scioglimen­to e la gestione commissariale straordinaria, ma al mas­simo le altre misure previste dall’art. 143, comma 5, Tuel a carico dei soggetti non ammin­istratori”.

“Infine, nel quar­to mezzo deducono l’illegittim­ità – in via derivata – del d.RR. impugnato per la violazione del termine previsto dal Tuel per la conclusione dei lavori della Commissione di accesso incar­icata dal Prefetto di Foggia. E’ presente nel ricorso anche una domanda di risarcimento dei danni subiti, ed in particolare di quelli all’immagine, in ragi­one della diffusione da parte della stampa

locale dei contenuti (non filtrati) della relazione “riser­vata” della Commissione di ac­cesso”. Tutti i punti sono stati discussi e ‘smontati’ dai giudi­ci, che si sono quindi espressi sull’inammissibilità della rich­iesta.