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ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE, IN ARRIVO IL DECRETO ATTUATIVO PER I BONUS A FONDO PERDUTO

Si sblocca il bonus ristoranti. Il decreto attuativo per il contributo a fondo perduto alla filiera della ristorazione ha avuto il via libera dalla Conferenza Stato Regioni del 16 ottobre 2020. Tale contributo varierà da 1.000 a 10.000 euro, e sarà riconosciuto ai ristoranti, mense, agriturismi, alberghi.

Si aspetta solo la pubblicazione del decreto MEF e MiPAAF per l’avvio della fase di presentazione delle domande.

L’importo riconosciuto a ristoranti, alberghi, agriturismi e catering dovrà essere utilizzato per l’acquisto di prodotti agroalimentari e vitivinicoli anche Dop e Igp.

Il bonus sarà “retroattivo”, anche per coprire la quota di spesa sostenuta nel periodo di stallo della misura. Secondo le anticipazioni, la richiesta dovrà essere inoltrata tramite un portale appositamente predisposto da Poste Italiane o fisicamente presso gli sportelli sul territorio.

L’importo del contributo a fondo perduto andrà da un minimo di 1.000 euro e fino ad un massimo di 10.000 euro. Il pagamento verrà effettuato per il 90% come anticipo rispetto a quanto indicato in domanda e successivamente, dopo la presentazione delle quietanze di pagamento, verrà corrisposto il restante 10%.

Si estende la platea dei beneficiari del bonus a fondo perduto. I 600 milioni di euro stanziati saranno destinati alle imprese registrate con i seguenti codici ATECO prevalenti: 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense), 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting), limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi).

Resta il requisito del calo di fatturato, parametro primario da considerare. Per il contributo a fondo perduto, sarà necessario verificare che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Per i soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 non valgono i limiti di fatturato indicati nel periodo precedente.