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Incompatibilità Clemente: l’interrogazione presentata al Ministro Maroni dall’on. Bordo

Al Ministro dell’Interno, per sapere – premesso che:
il Comune di Vieste, con delibera di C.C. n. 180/1999 ebbe a decidere di costituire la società “Aurora – Porto Turistico di Vieste – S.p.A.” per la costruzione e la gestione del porto turistico di Vieste, ai sensi dell’art. 22, comma 3, della L. 142/1990, così come modificato dal comma 58 dell’art. 17 della L. 127/1997, della quale possiede una partecipazione di circa il 93% del Capitale sociale;

 

per crediti professionali non riscossi inerenti rapporti del 2000 e 2001 con la società “Aurora – Porto Turistico di Vieste SpA”, su ricorso prodotto dal dottor Mauro Clemente, allora consulente della società ed attualmente Consigliere Comunale del Comune di Vieste, il Tribunale di Manfredonia ha emesso decreto ingiuntivo nei confronti della detta società;

la società “Aurora – Porto Turistico di Vieste – S.p.A.” l’11.04.2008 con decisione del C.d.A. autorizzava la costituzione in giudizio della società al fine di tutelare gli interessi e le ragioni della ridetta società;

per la prima ed unica volta nella storia delle controversie giudiziarie che riguardano la società “Aurora – Porto Turistico di Vieste – S.p.A.”, il Comune di Vieste è intervenuto nella causa tra il Consigliere Comunale Mauro Clemente e la stessa società con proprio intervento adesivo dipendente, con il chiaro ed unico intento di cercare di creare una incompatibilità per lite pendente tra il Consigliere Comunale Mauro Clemente ed il Comune di Vieste;

con delibera di C.C. n. 32/2008 il Comune di Vieste ha contestato la condizione di incompatibilità per lite pendente al Consigliere Comunale Mauro Clemente in quanto parte in un procedimento civile con il Comune di Vieste;

con delibera di C.C. n. 37/2008 il Comune di Vieste ha ritenuto sussistente la causa di incompatibilità contestata con la delibera di C.C. n. 32/2008;

la normativa di riferimento (art. 63 del TUEL) ricollega la fattispecie di incompatibilità al duplice presupposto che sia stato iniziato un giudizio e che il Comune e l’eletto abbiano assunto la qualità di parti contrapposte; quindi, con riguardo al Comune, l’interesse in causa deve riguardare l’ente (o una sua frazione o Circoscrizione), non gli istituti o aziende da questo dipendenti, in quanto in tale evenienza l’art. 78 del TUEL fa obbligo al consigliere comunale di astenersi dal prendere parte alle relative deliberazioni;

La disposizione di cui all’art.63, comma 1 n. 4 del d. lgs n. 267 del 2000, che individua le incompatibilità per lite pendente nei confronti degli amministratori locali non è estesa all’ipotesi in cui l’eletto abbia una lite verso istituto o azienda da esso dipendenti, così come prevedono espressamente i casi di incompatibilità previsti ai nn. 5 e 6;

la legislazione in materia di incompatibilità degli amministratori locali, nell’ipotesi di lite pendente, ha progressivamente circoscritto l’ambito di applicazione dell’istituto e attenuato i suoi effetti limitativi in relazione al diritto di elettorato passivo;

il legislatore ha dapprima trasformato la lite pendente da causa di ineleggibilità a causa di incompatibilità, successivamente, per evitare applicazioni distorsive dell’istituto, ha escluso dal suo ambito diverse fattispecie: la lite per fatto connesso con l’esercizio del mandato; la lite in materia tributaria; la lite promossa nell’esercizio dell’azione popolare; la semplice costituzione di parte civile nel processo penale;

la Corte Costituzionale, Sentenza n. 240 del 2 luglio 2008, ha stabilito che le diverse ipotesi di conflitto di interessi determinano non solo la ineleggibilità o la incompatibilità, ma anche l’obbligo di astenersi o di dichiarare la situazione di conflitto; ed ha chiarito che estendere i casi di incompatibilità a casi non espressamente previsti dall’art. 63 del TUEL non solo non è possibile, ma significa anche voler andare in senso inverso rispetto all’evoluzione normativa;

si ha cessazione della pendenza della lite, quando si verificano, tra l’altro, una delle seguenti circostanze: si manifesti l’intenzione di abbandonare la lite o l’interessato faccia atto di cessione della lite;

in data 14 giugno 2008 il Consigliere Comunale Mauro Clemente ha provveduto alla cessione del credito, sicché non ha più crediti nei confronti della società “Aurora – Porto Turistico di Vieste – S.p.A.” e quindi non ha più alcun contenzioso nei confronti della società, con l’ulteriore conseguenza, che l’intervento adesivo dipendente fatto dal Comune di Vieste si riferisce al cessionario del credito, e non più imputabile al Consigliere Comunale Mauro Clemente;

per effetto di ciò il cessionario si è costituito in giudizio sostituendosi al Consigliere Comunale Mauro Clemente ai sensi dell’art. 111 del codice di procedura civile, assumendo, quindi, quale effettivo titolare del diritto in contestazione la posizione di effettivo contraddittore della società Aurora, divenendo destinatario esclusivo di tutti gli effetti favorevoli o sfavorevoli del giudizio pendente;

la cessione del credito operata il 14 giugno ha rimosso la causa di incompatibilità sussistente secondo la tesi del Comune di Vieste;

lo stesso intervento adesivo del Comune di Vieste nel giudizio tra la società “Aurora – Porto Turistico di Vieste – S.p.A.” ed il Consigliere Comunale Mauro Clemente è illegittimo in quanto fatto sulla base di una delibera illegittima per l’assenza del parere contabile, l’incompatibilità di chi ha espresso il parere legale, assenza del mandato alla costituzione in giudizio;

la dichiarazione di incompatibilità è un atto gravissimo, ed è di inaudita gravità che si pretenda di dichiarare la decadenza di un consigliere comunale per lite pendente contro il Comune senza alcun fondamento giuridico: non vi è dubbio infatti che quella del Comune di Vieste è una infondata, gratuita, assurda e violentissima iniziativa che ha il solo fine di dare corso ad una vera e propria persecuzione politica nei confronti del Consigliere Comunale Mauro Clemente-:

se e come il signor Ministro dell’Interno ritiene opportuno intervenire e porre in essere tutte le iniziative di sua competenza per il ripristino della legalità violata.

Roma, 09.09.2008
On. Michele Bordo