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IL DIRITTO DI SUPERFICIE E LA PROPRIETÀ SUPERFICIARIA

Per l’Agenzia delle Entrate «il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà o alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo rappresenta, a tutti gli effetti, una «cessione di beni». Se la costituzione del diritto di superficie stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione. Il diritto di superficie può costi­tuirsi per contratto oppure anche per usucapione, ossia quando per almeno venti anni si è esercitato sul suolo altrui un possesso conforme al contenuto del diritto in commento.